Il Ministero del lavoro, in data 1-6-2006, ha risposto a un interpello in materia di interdizione dal lavoro in caso di maternità ai sensi dell’articolo 17 comma 2 lettere b) e c) del Dlgs 151/2001 (quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli della salute della madre o del bambino e non è possibile spostare la lavoratrice al altre mansioni). Il Ministero ricorda che fino all’emanazione di nuove disposizioni, rimangono in vigore quelle del Dpr 1026/1976.In particolare:• L’interdizione è disposta dalla DPL entro 7 giorni dal ricevimento della domanda. Si tratta di una condizione essenziale e pertanto il datore di lavoro non può disporre autonomamente l’interdizione. • Il provvedimento non può essere retroattivo.• La DPL può emettere immediatamente il provvedimento se il datore di lavoro invia, anche tramite la lavoratrice, una dichiarazione relativa all’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.• L’interpello trae origine da prassi diverse da parte degli uffici che in alcuni casi emanavano provvedimenti provvisori in attesa di conoscere la possibilità di spostamento e in altri davano efficacia retroattiva agli stessi. Occorre rilevare che la soluzione prospettata dal Ministero funziona se il datore di lavoro è a conoscenza dell’iniziativa della lavoratrice e trasmette tempestivamente la dichiarazione.
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