Con nota dell’1-6-2006 in risposta a un interpello, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito al congedo parentale ex articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.La norma consente alla lavoratrice madre (o in alternativa al lavoratore padre) di usufruire di un congedo parentale per l’assistenza a disabili in situazione di gravità per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante questo periodo il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità a carico Inps che il datore di lavoro, in base alle norme generali, deve anticipare. Dopo aver risposto al quesito con cui si precisa che la prestazione potrà essere fruita entro il termine di un anno dalla scadenza del periodo di paga nel corso del quale si è verificata la ripresa dell’attività lavorativa, il Ministero ha inoltre fornito un’ulteriore importante informazione.Il lavoratore per ottenere il pagamento dell’indennità deve presentare domanda all’Inps entro la data di fruizione del congedo e consegnarne copia, col timbro di ricezione, al datore di lavoro. Se la procedura non viene rispettata non è possibile porre a conguaglio sul DM l’importo dell’indennità anticipata. Il termine di prescrizione opera quindi per la richiesta di corresponsione dell’indennità dovuta ma non ancora percepita ovvero non percepita nella giusta misura.
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