circolare 54.2006

La circolare del Ministero del lavoro n. 9 del 23-3-2006 fornisce chiarimenti in merito all’istituto della diffida.L’articolo 13 del Dlgs 124/2004 ha previsto l’istituto della diffida già oggetto di chiarimenti ministeriali (circolare n. 24/2004 – circolare UNICAF n. 61/2004).La norma prevede che il datore di lavoro che non abbia osservato norme in materia di legislazione sociale sia diffidato ad adempiere entro il termine di volta in volta indicato.Se il datore di lavoro adempie alla diffida la sanzione dovuta è pari al minimo o, se in misura fissa, a ¼ del massimo.La circolare n. 9 interviene con le seguenti precisazioni, che peraltro non costituiscono una novità.La diffida a sanare gli illeciti in materia di lavoro e di legislazione sociale, nei casi previsti, è obbligatoria per poter procedere all’azione sanzionatoria (senza diffida i successivi atti di recupero sono illegittimi).La diffida è applicata in tutti i casi di inosservanza che non violino norme poste a diretta tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.L’istituto non è però applicabile qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia possibile. La circolare cita i seguenti esempi.• Omessa consegna, all’atto dell’assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell’iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all’azienda;• Impresa destinataria della diffida, già cessata al momento dell’adozione del provvedimento.In allegato alla circolare è riportano un lungo elenco, peraltro non esaustivo, delle violazioni suscettibili di diffida.

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