circolare 37.2006

Il Ministero del lavoro, con nota del 23-2-2006 (risposta ad interpello), chiarisce che ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dlgs 626/1994, il medico competente può avvalersi della collaborazione di altri medici specialisti, ma non può farsi sostituire da questi, essendo l’incarico affidatogli di natura strettamente fiduciaria ed implicando precise responsabilità personali.In caso di impedimenti oggettivi del medico competente, la sua sostituzione si dovrà, pertanto, configurare come affidamento dell’incarico da parte del datore di lavoro, pur temporaneamente, ad altro medico che rilascerà le prescritte certificazioni rispondendone personalmente. Il caso proposto prendeva lo spunto da un’azienda con filiali ubicate in province lontano tra di loro. Un medico del luogo avrebbe svolto la visita medica, mentre al medico competente sarebbe rimasto l’onere di completare l’accertamento con l’espressione del giudizio di idoneità.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *