circolare 38.2006

Il Ministero del lavoro risponde a un interpello in materia di riposo giornaliero. Il caso proposto riguarda un datore di lavoro che prevede il seguente schema di turni:6 ore di lavoro – 6 ore di riposo – 6 ore di lavoro, 11 ore di riposo prima della prima prestazione lavorativa e 11 ore di riposo dopo la seconda prestazione, un periodo di due giorni senza prestazione di attività lavorativa della durata di almeno 35 ore complessive.Viene precisato che questa turnazione è frutto di accordo aziendale, ma che il CCNL non prevede deroghe alla disciplina del riposo. Per il Ministero lo schema proposto non è utilizzabile in quanto:• l’ obbligo di riposo consecutivo è di 11 ore per ogni periodo di 24 ore, vale a dire per ogni periodo di 24 ore a partire dall’inizio della prestazione lavorativa• l’unica eccezione riguarda le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (nel caso proposto si tratta invece di attività svolta in modo continuativo e su un turno giornaliero di 24 ore su 24)• le deroghe alla disciplina dell’articolo 7 del Dlgs n. 6/2003 sono demandate a contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale La nota ricorda anche che, ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del decreto in oggetto, al Ministero è conferito un potere di deroga in assenza di disciplina collettiva (che però non è stato esercitato)

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