circolare 98.2005

Dal 2004 l’Inail ha predisposto le procedure per l’invio delle denuncia di infortunio per via telematica. Il Testo Unico (DPR 1124/1965) non era stato modificato e quindi permaneva in capo ai datori di lavoro l’obbligo di invio del certificato medico.Il quadro normativo è stato completato dal DM 15-7-2005 che recependo una delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, ha modificato l’articolo 53 del citato TU.Con circolare n. 44 dell’11-10-2005 l’Inail ha fornito le istruzioni che riportiamo di seguito. • Il datore di lavoro che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico;• L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore.• Il datore di lavoro, al quale l’Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione …Il comma 1 dell’articolo 53, così come modificato, non esplicita i termini per l’invio, che però potrebbero essere contenuti nel singolo provvedimento. L’articolo citato prevede comunque che la denuncia di infortunio debba essere inviata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Riteniamo quindi che, in mancanza di diverse indicazioni, ci si debba attenere a questo termine.In caso di mancato invio la sanzione è compresa tra 258,23 e 1549,37 euro (516,46 euro in caso di pagamento entro 60 giorni dalla richiesta). Alcuni commenti apparsi di recente hanno ipotizzato che, trattandosi di illecito oggetto di diffida, è possibile ottenere il pagamento della sanzione minima se si provvede a sanare l’illecito nei termini stabiliti.

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