In vigenza della Legge 230/1962 in materia di lavoro a tempo determinato, la Legge 223/1991 aveva istituito un autonomo caso in cui era possibile assumere lavoratori a tempo determinato: quando gli stessi erano iscritti in lista di mobilità.L’assunzione di questi lavoratori comportava, e comporta, il diritto a notevoli sgravi contributivi. Per l’Inps però lo sgravio non era possibile se l’assunzione era stata effettuata per le cause oggettive previste dalla Legge 230 non aveva diritto agli sgravi.Avendo il DLGS 368/2001 ha abrogato la Legge 230, l’Inps ha ritenuto di di trasferire questa condizione ostativa anche alle assunzioni effettuate ai sensi della nuova normativa (che richiama genericamente a “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”).A seguito di chiarimenti ministeriali, l’Inps precisa (circolare n. 109 del 7-10-2005) che è possibile godere degli sgravi previsti dall’articolo 8 comma 2 anche quando l’assunzione dei lavoratori (per un periodo non superiore a 12 mesi) avviene secondo le modalità di cui al DLGS n. 368/2001.La nuova norma prevede anche, a differenza del passato, che il contratto di lavoro a termine possa essere prorogato per un periodo superiore a quello iniziale. L’agevolazione contributiva spetta anche in questo caso ovviamente la durata complessiva sarà di 12 mesi Resta inoltre confermata l’impossibilità per la medesima azienda di procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se é già esaurito l’arco temporale dei 12 mesi.
Lascia un commento