circolare 88.2005

Nei giorni scorsi è apparso sul sito di Guida al lavoro una breve notizia in merito all’obbligo di comunicazione dell’assunzione dei soci-lavoratori di cooperativa.L’articolo faceva riferimento ad una nota (5/9/2005, n. 13238) del Ministero del lavoro e politiche sociali alla DRL della Lombardia che prevede l’obbligo di comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego entro 5 giorni dalla instaurazione del rapporto di lavoro subordinato tra il socio-lavoratore e la cooperativa di appartenenza.Sempre per l’estensore della nota, tale obbligo invece non sussiste fino all’entrata in vigore del modello unico di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 1, lett. h) del Dlgs n. 297/2002) per quanto riguarda l’instaurazione con il socio lavoratore di altro tipo di rapporto di lavoro.Sulla questione non esiste una posizione univoca in quanto molte Direzioni provinciali del lavoro non ritengono che questo obbligo sussista, mentre altre sono allineate alla posizione sopra richiamata. A nostro avviso rimangono valide le motivazioni che avevano portato ad escludere le cooperative dall’obbligo di comunicazione che così si possono riassumere.L’obbligo di comunicazione per i soci compare nell’articolo 6, comma 2, del DLGS 19-12-2002 n. 297/2002 che modifica il comma 2 dell’articolo 9-bis del DL 510/1996 (convertito, con modificazioni, dalla legge 608/1996). Si tratta dell’obbligo di comunicazione istantanea che entrerà in vigore con l’instaurazione del citato modello unico.Il DLGS 297/2002 è entrato in vigore dopo la Legge 142/2001 (che ha previsto l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra socio e cooperativa prima ulteriore e distinto e successivamente soltanto ulteriore) che per alcuni costituisce lo spartiacque in materia obbligo di comunicazione.Non si capisce perché il legislatore avrebbe dovuto indicare tra i destinatari dell’obbligo i soci di cooperativa se quest’obbligo derivava dalla precedente Legge 142/01.Si tratterebbe quindi dell’introduzione di un nuovo adempimento (peraltro al momento sospeso). Il Servizio sindacale di Confcooperative ha verificato la posizione del Ministero che, al momento, non sembra intenzionato a diffondere la Nota citata rendendola operativa su tutto il territorio nazionale. Non si può però escludere che qualche soggetto diverso dalle Associazioni cooperative presenti un interpello rimettendo tutto in discussione.Considerato il progressivo indebolimento della posizione circa il non obbligo di comunicazione (ricordiamo la nota Inail del 10-6-2005 in merito alla denuncia nominativa degli assicurati) si consiglia comunque di inviare al centro per l’impiego competente la comunicazione di assunzione e cessazione dei soci lavoratori, nel termine di legge oggi in vigore di 5 giorni.

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