circolare 52.2005

L’ art. 15 del DPR 600/73 impone di effettuare, entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la redazione dell’inventario e del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite (articolo 2217, Codice civile).Si tratta di un adempimento di natura civilistica con richiamo e riscontro anche ai fini fiscali, ed eventuali carenze e omissioni oltre ad essere sanzionabili, legittimano l’accertamento induttivo.TermineIl termine per la redazione dell’inventario (che si chiude con il bilancio) è collocato a tre mesi da quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.E’ quindi un termine variabile: per il periodo 2004, limitatamente ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine scadra’ il 31 gennaio 2006 (soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica). ContenutoVista la duplice natura civilistica e fiscale dell’obbligo di redazione dell’inventario, per determinarne il contenuto minimo è necessario rifarsi sia all’articolo  15 del Dpr 600/73 sia all’articolo 2217 del Codice Civile. Dal contesto delle due disposizioni si evince che l’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all’impresa nonchè l’indicazione della consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ogni gruppo. Le indicazioni dell’inventario vanno dunque a sovrapporsi in gran parte a quelle gia’ contenute nello stesso bilancio. Tuttavia, i due documenti devono comunque intendersi distinti ed entrambi necessari, tanto che l’eventuale mancanza dell’inventario non può essere surrogata dall’avvenuta stampa del bilancio sul libro inventari.Per quanto riguarda il grado di analiticità dell’inventario lo stesso articolo 15 consente una certa sintesi, purchè siano tenute a disposizione dell’ufficio le distinte inventariali poste alla base dei dati sintetici riportati in inventario. Il punto è estremamente delicato in quanto la stessa Corte di Cassazione è giunta ad affermare che l’assenza delle distinte, priva l’inventario della propria valenza ai fini del controllo e legittima l’accertamento induttivo. In particolare il discorso vale per le giacenze che devono essere articolate per tipi, qualità e valore unitario anche a livello di prospetti di dettaglio. In relazione poi alle poste contabili, diverse dalle giacenze (ad esempio, i crediti), va ricordato che non è necessario riportare l’elenco analitico di tutti i creditori: basta l’inserimento fra le attività del loro ammontare complessivo rinviando il dettaglio a livello di controllo, accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.Discorso analogo vale per le immobilizzazioni: il dettaglio dovrebbe bastare a livello di registro dei beni ammortizzabili (ciò a maggior ragione da quando esiste la possibilità di effettuare le scritture dei beni ammortizzabili nel registro inventari: la norma infatti crea un nesso tra i due registri).Forma. L’articolo 15 non impone una forma vincolante ai fini della redazione dell’inventario, lasciando libertà di adottare qualsiasi metodo e qualsiasi schema, purchè conformi alla tecnica contabile.Sottoscrizione. L’inventario va infine sottoscritto dall’imprenditore nello stesso termine di tre mesi previsto per la redazione. Quest’ultimo obbligo è previsto dall’articolo 2217 del Codice civile e richiamato ai fini fiscali dall’articolo 22 del Dpr 600/1973.La mancata sottoscrizione del libro inventari è stata equiparata alla giuridica inesistenza del contenuto delle annotazioni effettuate, mancando l’assunzione da parte del contribuente della responsabilità della loro veridicità, con possibilità di legittimazione dell’accertamento induttivo a livello fiscale.Sorge allora il problema se la sottoscrizione debba essere apposta anche sui prospetti contenenti il dettaglio analitico delle voci inventariali sintetiche (dettaglio delle giacenze, dettaglio dei crediti, registro dei beni ammortizzabili etc).L’art. 2217 c.c. dice che l’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore per il motivo suddetto; i prospetti di dettaglio altro non sono che un supporto dell’inventario stesso e firmando l’inventario l’imprenditore assume responsabilità anche sulla veridicità dei dettagli, anche se, prudenzialmente, sarebbe opportuno firmare anche tutti i prospetti, soprattutto quelli contenenti il dettaglio analitico delle giacenze di magazzeno, alla luce della notevole rigidità della giurisprudenza in materia.Numerazione progressivaIl libro inventari deve essere numerato progressivamente, non essendo comunque soggetto a bollatura né a vidimazione obbligatoria. La numerazione delle pagine, da apporsi prima della messa in uso, deve essere progressiva per anno e il numero della pagina deve esser preceduto dall’anno.L’Amministrazione finanziaria ha chiarito – discostandosi da quanto previsto dal Ministero dell’industria – come l’anno da indicare sia quello di riferimento della contabilità e non quello di effettuazione della stampa.Tuttavia, qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l’indicazione dell’anno può essere omessa.Imposta di bolloIl libro è soggetto ad imposta di bollo attualmente di 29,24 euro ogni 100 pagine o frazione per i soggetti diversi dalle società di capitali (comprese le cooperative) e di 14,62 euro ogni 100 pagine o frazione per le società di capitali soggette alla tassa annuale per la vidimazione dei libri contabili (art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972,n. 641, come sostituito dal D.M. 28 dicembre 1995)L’imposta deve essere pagata anteriormente all’effettuazione delle annotazioni sulla prima pagina. Il pagamento può effettuarsi mediante versamento con Mod. F23 (codice tributo 458T), riportando gli estremi di pagamento sulla prima pagina del libro o, dal 1^ giugno scorso, mediante contrassegno rilasciato con modalità telematiche da parte degli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (tabaccai). Le caratteristiche del nuovo contrassegno sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005. Fino a che la distribuzione agli intermediari dei terminali non sarà “a regime”, è possibile utilizzare le marche da bollo in giacenza.L’imposta di bollo va assolta sulle pagine effettivamente utilizzate: ad esempio, nel caso in cui il libro inventari che reca le scritture dell’anno 2004 termini alla pagina numero 85, l’imposta deve ritenersi assolta anche per le 15 pagine successive.

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