L’addizionale per danno biologico per gli operai agricoli, con alcune esclusioni che esamineremo in seguito, devono essere riscossi dall’INPS (Cfr. circolari UNICAF nn. 70, 73 e 78 del 2004).Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale addizionale è pari all’1,42%.Con messaggio n. 17599 del 4-5-2005 l’Istituto ha comunicato che il recupero avverrà unitamente ai contributi relativi al 4° trimestre 2004 (scadenza 16-6-2005).Anziché applicare la percentuale indicata sui contributi versati, l’INPS ha determinato l’aliquota da applicare sull’imponibile.Per effetto delle diverse addizionale in vigore le aliquote per danno biologico sono le seguenti:anno 2000 – 0,1672%anni 2001 e 2002 – 0,1881%Le percentuali indicate saranno applicate sugli imponibili denunciati tenendo conto delle riduzioni per le zone agevolate e del tipo contratto.L’addizionale non sarà applicata:• agli OTI delle cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984 (codici 03 e 18)• alle aziende inquadrate nel settore extra agricolo per i soli contributi INAIL (codici 19, 39, 40 43 e 44)• ai lavoratori per i quali è dovuto il pagamento della sola marca settimanale (apprendisti, alcune categorie di CFL ecc.)Il messaggio precisa che i conteggi hanno tenuto conto anche delle denunce tardive di competenza del triennio in oggetto, ma non di variazioni effettuate direttamente dalle sedi. L’importo dell’addizionale sarà indicato nel rigo 14 del prospetto riepilogativo inviato unitamente al modello F24 distinto per anno di competenza. In questo modo dovrebbe essere possibile il controllo dei conteggi effettuati.
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