L’Agenzia delle entrate, rispondendo ad una istanza di interpello ha chiarito il regime fiscale applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande mediante un badge elettronico.In pratica si tratta di un servizio erogato da una società esercente prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali che fornisce ai dipendenti del cliente una carta elettronica che consente di accedere, presso i vari esercizi convenzionati, alla somministrazione di alimenti e bevande. L’esibizione del badge da diritto ad una sola prestazione giornaliera, non ripetibile nell’arco dello stesso giorno lavorativo. Inoltre, la card non consente al dipendente di ricevere somme di denaro, beni o prestazioni diverse da quelle stabilite nel contratto. Per l’Agenzia questo sistema equivale alla somministrazione di alimenti e bevande in una mensa aziendale o in un esercizio convenzionato e non è assimilabile al ticket restaurant.Dalla funzione attribuita alle card elettroniche, di mero strumento identificativo dell’avente diritto deriva che le stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita “diffusa” in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica. Le prestazioni rese attraverso di esse, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, di cui all’articolo 51, comma 2, lett. c), del Tuir (riferito esclusivamente alle prestazioni ed alle indennità sostitutive di mensa).
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