circolare 62.2004

Il Ministero del Lavoro, nel dare risposta ad un quesito posto da una organizzazione di categoria (FIPE-Confcommercio) sull’applicabilità dell’istituto del lavoro intermittente, introdotto dagli articoli 33-40 del D. Lgs. 276/2003, cosiddetta Legge Biagi, ha fornito una importante precisazione sui casi di immediato utilizzo, pur in assenza dei previsti accordi sindacali.Tale forma contrattuale, di norma non immediatamente disponibile se non in quanto i contratti collettivi (nazionali o territoriali) abbiano provveduto a definire le casistiche nelle quali è possibile attuarlo, fermo restando un possibile ruolo supplente del Ministero con proprio decreto, trova però nel testo della Legge alcune ipotesi di immediata utilizzazione.L’articolo 34 comma 2 prevede la possibilità di attivare, in via sperimentale, il lavoro intermittente con • disoccupati con meno di 25 anni di età • lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità e di collocamento,utilizzando quindi una causale soggettiva del ricorso all’istituto. L’articolo 37, al contrario, riguarda causali “oggettive”, e cioè ammette il ricorso nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, consentendo alla contrattazione collettiva di individuare ulteriori periodi.La particolarità di questa seconda ipotesi è che l’indennità di disponibilità –prevista dai contratti collettivi ed in subordine dal Ministero del Lavoro (il DM 10-3-2004 pubblicato nella GU n. 68 del 22-3-2004 ha fissato un’indennità pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato: la retribuzione è costituita da minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, ratei di mensilità aggiuntive, determinandosi le quote orarie di retribuzione attraverso il divisore orario previsto dal CCNL applicato)-, sarà corrisposta in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. La risposta del Ministero chiarisce la portata di tale articolo 37, che, ad una prima lettura, si poteva prestare ad una duplice interpretazione.Di seguito riportiamo quanto indicammo nella circolare n. 92/2003 di commento alla Legge Biagi: “Questa parte è poco chiara e può dar luogo ad una duplice lettura. L’articolo 37, comma 2, consente alla contrattazione collettiva la possibilità di ampliare i casi in cui non è corrisposta l’indennità di disponibilità, già individuati al comma 1. L’articolo 40, ove dispone il potere sostitutivo del Ministero, si riferisce solo all’articolo 37, comma 2, facendo pensare che il comma 1 di tale articolo abbia introdotto casistiche nelle quali sia possibile stipulare il contratto a chiamata indipendentemente dalle previsioni contrattuali.Una lettura meno “ampia” dell’articolato, coordinata con quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, ove si stabilisce che i casi di ricorso al lavoro intermittente sono definiti dalla contrattazione collettiva, porterebbe, invece, a concludere che il disposto dell’art. 37 sancisce semplicemente quando non è dovuta l’indennità di disponibilità, ferme restando le modalità di individuazione delle casistiche ammesse, demandate alla contrattazione collettiva o al Ministero.” Il Ministero, argomentando proprio come avevamo indicato nella prima soluzione, ammette tra le ragioni di immediata applicabilità del lavoro intermittente le esigenze temporali e stagionali tipizzate nell’art. 37 comma: fine settimana, periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, consentendo in tal modo di sostenere l’occupazione nei periodi in cui la domanda aumenta. Per tutti gli altri casi, quelli previsti dall’articolo 34 comma 1 (prestazioni di carattere discontinuo o intermittente) e dall’articolo 37 comma 2 (ulteriori periodi predeterminati) resta confermato il ruolo centrale affidato alla contrattazione collettiva.

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