Circolare 41.2004

Con Decreto ministeriale del 12 maggio 2004 (pubblicato in G.U. n. 123 del 27 maggio 2004) è stata disciplinata la modalità di presentazione delle dichiarazioni di inizio e cessazione attività ai fini IVA, di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (mod. AA7/7 e AA9/7), all’Ufficio del Registro delle Imprese Con Decreto ministeriale del 12 maggio 2004 (pubblicato in G.U. n. 123 del 27 maggio 2004) è stata disciplinata la modalità di presentazione delle dichiarazioni di inizio e cessazione attività ai fini IVA, di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (mod. AA7/7 e AA9/7), all’Ufficio del Registro delle Imprese. Come segnalato nella ns. circolare UNICAAF n. 55 del 19/12/2002, tale modalità è stata ammessa dal D.P.R. n. 404/2001 e dal successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 novembre 2002 (commentato in), che rimandavano tuttavia ad un successivo decreto la regolamentazione specifica della stessa.Ora, con l’emanazione del Decreto in esame, a partire dal giorno 11 giugno 2004 è diventata concretamente possibile anche la presentazione delle dichiarazioni di inizio e cessazione attività al Registro Imprese, quale modalità alternativa alla presentazione diretta, ovvero alla spedizione con raccomandata, ovvero alla presentazione in via telematica, agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Le indicazioni contenute nel Decreto possono essere sintetizzare come segue:- considerate alcune difficoltà operative legate alla presentazione al Registro Imprese delle dichiarazione di variazione dati ai fini IVA, per il momento è stata resa possibile solamente la presentazione al Registro Imprese delle dichiarazioni di inizio e cessazione attività e non di quelle per variazione dati;- le imprese individuali e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) possono presentare la dichiarazione di inizio o cessazione attività al Registro Imprese o su supporto cartaceo in duplice esemplare, oppure per via telematica, oppure su supporto informatico;- i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro Imprese, diversi dalle imprese individuali e dai soggetti iscritti al REA, sono invece tenuti a presentare la dichiarazione di inizio o cessazione attività al Registro Imprese esclusivamente in via telematica, oppure su supporto informatico;- la trasmissione delle dichiarazioni al Registro Imprese in via telematica o su supporto informatico può essere effettuata solamente mediante l’utilizzo della firma digitale, atta a identificare e garantire l’origine del documento stesso. Al riguardo, si precisa che qualora il dichiarante incarichi un soggetto terzo alla trasmissione telematica della dichiarazione, quest’ultimo dovrà essere munito di idonea delega all’invio, da conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria in casi di verifica;- in conformità al principio già sancito anche per le dichiarazioni fiscali, le dichiarazioni di inizio e cessazione attività ai fini IVA si intendono presentate il giorno in cui risultano ricevute presso il Registro Imprese, che ne rilascia ricevuta contenente il numero di protocollo;- il Registro Imprese trasmette le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia al Registro Imprese una ricevuta attestante l’avvenuta ricezione della dichiarazione. Il Registro Imprese, a sua volta, rilascia al soggetto dichiarante tale ricevuta e, in caso di inizio attività, anche il numero di partita IVA attribuito dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui la presentazione della dichiarazione venga effettuata da soggetto diverso dal dichiarante, questi dovrà consegnare all’interessato la relativa ricevuta; – si ricorda che i modelli AA7/7 e AA9/7 sono disponibili in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.it .

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