A più riprese il Ministero del lavoro ha emanato i decreti che hanno fissato la percentuale dell’addizione al premio INAIL dovuta dai datori di lavoro per la copertura dell’onere derivante da danno biologico.Nelle scorse settimane l’Istituto ha inviato alle imprese le lettere di richiesta per gli 2000 – 2001 – 2002 (il pagamento deve avvenire entro il 18-10-2004 utilizzando il modello F24).Con un successivo comunicato stampa l’INAIL ha precisato che l’importo corretto, e quindi da versare, è riportato sulla lettera. Alla lettera di richiesta è stato allegato un prospetto analitico di calcolo che indicato un “Totale complessivo” errato e non coincidente con quello esatto contenuto nelle lettere di richiesta.I datori di lavoro dovranno quindi versare il primo dei due importi citati, ovviamente previo controllo.L’addizionale non riguarda i datori di lavoro del settore agricolo che versano i contributi per gli operai col sistema dei contributi unificati (OTI e OTD cooperative di produzione, OTD cooperative di trasformazione). Sono invece interessate le cooperative di trasformazione per gli OTI.In precedenza l’INAIL aveva chiarito la procedura di calcolo: deve essere applicata prima l’addizionale da danno biologico e, successivamente, sull’importo ottenuto, l’addizionale dell’1% prevista dall’art. 181 del T.U. infortuni.Le percentuali da applicare sono le seguenti:anno 2000: 0,88% dei premi di assicurazione dovuti per l’anno 2000anno 2001: 2,04% dei premi di assicurazione dovuti per l’anno 2001anno 2002: 1,71% dei premi di assicurazione dovuti per l’anno 2002
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