circolare 94.2004

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 08/10/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.269 del 16/11/2004, ha autorizzato l’ingresso in Italia di 16.000 lavoratori neocomunitari per motivi di lavoro subordinato, in particolare per attività stagionali del settore agricolo. Tale provvedimento prende spunto dall’applicazione del principio di “preferenza comunitaria” sancito nel trattato di adesione del 16/04/2003 a seguito del quale le misure adottate a livello nazionale devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini di Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi (extracomunitari). Il presupposto di tale impostazione si trova nel DPCM del 20/04/2004 (circolare Unicaaf n.43/2004) che ha previsto di non applicare, per il primo biennio, gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n.1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori, per quelli provenienti dall Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Ungheria. Il flusso non è soggetto a ripartizione territoriale; le procedure da utilizzare sono quelle fornite dalla circolare del Ministero del Lavoro n.14 del 28/04/2004 (commentata sempre sulla circolare Unicaaf n.43/2004, che riporta in allegato la modulistica da utilizzare) che prevede l’inoltro della domanda alla DPL competente per territorio, per ottenere l’autorizzazione al lavoro, solo tramite raccomandata spedita da Uffici Postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti la data e l’ora dell’invio. Per la concessione delle autorizzazioni farà fede l’ordine cronologico di invio. Ulteriori istruzioni sono state fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n.43 del 15/11/2004 e più precisamente:• Le quote contenute nel DPCM 08/10/2004, che sono gestite a livello nazionale, possono essere utilizzate esclusivamente per evadere le richieste inoltrate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (16/11/2004); eventuali istanze inevase presentate antecedentemente vanno ripresentate.• Il DPCM 08/10/2004 riserva una particolare attenzione al settore agricolo, a cui viene riservato in termini operativi la precedenza nei primi 20 giorni di utilizzo della quota complessiva da parte del Gestore del contatore unico nazionale, per quanto riguarda la richiesta di assunzione di lavoratori agricoli stagionali.• L’autorizzazione rilasciata è trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, ai datori di lavoro ed alle Questure competenti presso le quali dovranno recarsi i lavoratori per il rilascio della carta di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.• Il datore di lavoro deve aprire le posizioni assicurative all’INPS, all’INAIL (denuncia istantanea ex art.14 del D. L.vo n.38/2000) ed al Centro per l’impiego entro 5 giorni dalla effettiva assunzione, operando tutte le normali operazioni connesse all’instaurazione del rapporto di lavoro.

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