circolare 64.2004

L’art. 63 della legge 289/2002 (Finanziaria per il 2003), nell’apportare rilevanti modifiche al credito d’imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato introdotto dall’art. 7 della legge 388/2000, ha stabilito al comma 2 che il datore di lavoro decade dal beneficio del credito se non dimostra, attraverso specifica verifica annuale, di avere effettivamente incrementato l’occupazione -con riferimento a tutta la forza lavoro e non solo ai lavoratori a tempo indeterminato- rispetto alla media storica, stabilita nello stesso provvedimento nel periodo 1 agosto 2001-31 luglio 2002.Tale appuntamento annuo costituisce una sorta di “automonitoraggio” aggiuntivo rispetto alla verifica mensile prevista.1) In sintesi illustriamo le operazioni a cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno utilizzato il “nuovo” credito d’imposta (€ 100 mensili, aumentato a € 150 per assunzioni dei lavoratori ultraquarantacinquenni, a cui vanno aggiunti ulteriori € 300 per assunzioni effettuate nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e nelle aree di cui all’Obiettivo 1 U.E -Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna- e nelle Regioni Abruzzo e Marche), credito fruibile solo dopo avere inoltrato richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate di Pescara con l’apposito modello ICO):L’art. 63 della legge 289/2002 (Finanziaria per il 2003), nell’apportare rilevanti modifiche al credito d’imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato introdotto dall’art. 7 della legge 388/2000, ha stabilito al comma 2 che il datore di lavoro decade dal beneficio del credito se non dimostra, attraverso specifica verifica annuale, di avere effettivamente incrementato l’occupazione -con riferimento a tutta la forza lavoro e non solo ai lavoratori a tempo indeterminato- rispetto alla media storica, stabilita nello stesso provvedimento nel periodo 1 agosto 2001-31 luglio 2002.Tale appuntamento annuo costituisce una sorta di “automonitoraggio” aggiuntivo rispetto alla verifica mensile prevista.In sintesi illustriamo le operazioni a cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno utilizzato il “nuovo” credito d’imposta (€ 100 mensili, aumentato a € 150 per assunzioni dei lavoratori ultraquarantacinquenni, a cui vanno aggiunti ulteriori € 300 per assunzioni effettuate nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e nelle aree di cui all’Obiettivo 1 U.E -Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna- e nelle Regioni Abruzzo e Marche), credito fruibile solo dopo avere inoltrato richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate di Pescara con l’apposito modello ICO):- computare la media dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i contratti formativi quali contratto di formazione lavoro e apprendistato, e, se attivati, contratti di inserimento nel periodo 1 agosto 2003-31 luglio 2004: i lavoratori con orario part-time, così come i lavoratori con contratto intermittente, se presenti, vengono computati per il loro orario effettivamente svolto;- computare con gli stessi criteri (salvo sottolineare che alcune tipologie contrattuali sono state introdotte dalla Legge Biagi e quindi non potevano essere presenti nel periodo) la media dei lavoratori occupati nel periodo 1 agosto 2001-31 luglio 2002;- verificare la differenza, che sea) di segno positivo, ammette alla prosecuzione del beneficio anche per i mesi futuri e per gli stessi lavoratori beneficiari, fatto salvo che continui a risultare positiva anche la verifica mensile fatta sui lavoratori a tempo indeterminato;b) di segno negativo o pari a zero, porta alla decadenza del credito d’imposta -per le unità lavorative che hanno dato diritto alla fruizione del bonus- per il periodo successivo a partire dal 1 agosto 2004.In quest’ultimo caso il datore di lavoro può comunque riprendere a beneficiare del bonus se procede a nuove assunzioni successivamente al 31 luglio 2004 con i criteri della legge 388/2000, oppure per lavoratori già in forza, con gli stessi requisiti ma per i quali non era stato possibile procedere alla applicazione del beneficio: l’applicazione concreta del credito è soggetta a richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle entrate di Pescara, a meno che non vi sia già una copertura finanziaria autorizzata in precedenza, e da cui l’impresa sia decaduta per la verifica annuale sopra illustrata.Rammentiamo, infine, che la decadenza dal credito d’imposta non fa venir meno il diritto del datore di lavoro di utilizzare, mediante compensazione nel modello F24, il credito comunque maturato fino alla data della verifica, cioè fino al mese di luglio 2004.

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