Circolare 43.2004

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2004 (pubblicato in G.U. n. 138 del 15 giugno 2004) è stato approvato il nuovo schema di fideiussione o polizza fideiussoria per il rimborso dei crediti IVA, che sostituisce, dal 16 giugno 2004, i modelli vigenti in precedenza ed allegati alla Circolare del Ministero delle Finanze del 10 giugno 1998, n. 146/E Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2004 (pubblicato in G.U. n. 138 del 15 giugno 2004) è stato approvato il nuovo schema di fideiussione o polizza fideiussoria per il rimborso dei crediti IVA, che sostituisce, dal 16 giugno 2004, i modelli vigenti in precedenza ed allegati alla Circolare del Ministero delle Finanze del 10 giugno 1998, n. 146/E. Tale schema è utilizzabile dalle banche e dalle compagnie di assicurazione per il rilascio, rispettivamente, di fideiussioni o di polizze fideiussorie, a favore di contribuenti che richiedono il rimborso di crediti IVA annuali ed infrannuali. L’emanazione di un nuovo schema si è resa necessaria al fine di recepire alcune disposizioni normative intervenute negli ultimi anni, e quindi per consentire l’indicazione di importi in euro, l’indicazione del limite massimo di € 516.456,90 quale valore annuo massimo dei rimborsi disposti dal concessionario della riscossione (limite così definito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 388/2000), per l’indicazione del nuovo periodo di durata massima della garanzia da prestare per l’ottenimento dei rimborsi IVA, ridotto, per effetto dell’art. 9 del D.L. n. 269/2003, a tre anni, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento (vedi nostra circolare UNICAAF n. 58/2003). Infatti, si ricorda che, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003, la durata della garanzia risultava strettamente connessa al periodo intercorrente tra la sua presentazione ed il termine di decadenza dell’azione accertativa relativa all’annualità per la quale il rimborso era richiesto, coincidente con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972). Al riguardo, si osserva che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2004, emanata a commento del D.L. n. 269/2003, ha chiarito che “nei casi in cui si voglia commisurare la durata della garanzia al minore termine di decadenza dell’accertamento, occorre, in ogni caso, tenere conto di tutte le disposizioni che possono averne comportato un differimento. Così, ad esempio, si deve tener conto del disposto dell’art. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 … che prevede il prolungamento del termine dell’accertamento per un periodo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno successivo alla data di richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna. Inoltre, dovrà considerarsi il disposto dell’art. 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, in materia di sanatorie fiscali, proroga di due anni il termine di accertamento nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni di cui agli articolo 7, 8 e 9 della medesima legge”. Inoltre, la citata Circolare ha opportunamente precisato che la disposizione sulla nuova durata massima della garanzia si riflette non solo sulle garanzie prestate per ottenere il rimborso delle eccedenze del credito d’imposta, ma anche su quelle dovute per la compensazione delle eccedenze emergenti dalla liquidazione IVA di gruppo (articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633). Conseguentemente, la società controllante e le società controllate, per l’eccedenza di credito compensata risultante dalle proprie dichiarazioni, devono produrre garanzie aventi durata massima fino a tre anni, a decorrere dalla data di presentazione dei prospetti riepilogativi da parte della società controllante. Parimenti, per la stessa durata, la società controllante deve produrre garanzie per le eccedenze di credito residue delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell’anno in cui si sono originate, sono state compensate negli anni successivi. Inoltre, nella Circolare viene segnalato che la nuova durata della garanzia si applica alle garanzie prestate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 269/2003, ossia prestate dal 2 ottobre 2003, “indipendentemente dal periodo d’imposta al quale si riferisce il credito, e quindi, anche con riferimento ad eccedenze di credito chieste a rimborso ovvero compensate nella liquidazione infragruppo in data anteriore al 2 ottobre 2003. Resta inteso, comunque, che sono fatti salvi gli effetti delle garanzie già presentate agli uffici nel periodo antecedente alla entrata in vigore del menzionato decreto legge, nonché il loro termine di durata che continua ad essere ancorato a quello di decadenza dell’accertamento”.

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