circolare 2.2004

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 25/11/2003, ha reso noto che è stato approvato il nuovo modello di certificazione unica “CUD 2004” relativo ai redditi del 2003.Il nuovo modello presenta importanti novità legate alle disposizioni introdotte, con decorrenza dal 1/1/2004, in materia di deduzioni e di detrazioni dalla legge finanziaria dello scorso anno.Le istruzioni contengono inoltre informazioni più precise per la compilazione della certificazione al fine di agevolare il lavoratore nella redazione dell’eventuale dichiarazione dei redditi.Vediamo in sintesi le principali novità:Modalità e termini di presentazioneRispetto allo scorso anno il modello CUD deve essere consegnato ai lavoratori entro il 15 marzo 2004 e non più entro il 31 marzo; rimane invece invariato l’obbligo di rilasciare il modello CUD entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.Si ritiene che qualora il sostituto d’imposta abbia già certificato i redditi, relativi a rapporti di lavoro cessati nel corso del 2003, utilizzando il modello CUD 2003, questi dovrà emettere un nuovo CUD utilizzando il nuovo schema di certificazione proposto dal CUD 2004. Tale valutazione è conseguenza del fatto che il nuovo schema contiene alcune informazioni determinanti per la certificazione del reddito non presenti in precedenza.Previdenza complementareViene precisato che ai fini della compilazione del punto 8 (da utilizzare per evidenziare situazioni particolari che possono assumere rilevanza ai fini del riconoscimento della deduzione dei contributi o premi versati ad una forma pensionistica complementare e/o individuale) se nel corso dell’anno si sono verificate in capo al lavoratore più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata e altre non codificate, anche con riferimento a diversi redditi di lavoro conguagliati, dovrà essere indicato il codice “A” e specificare la particolare situazione nelle annotazioni.Dati fiscaliI redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è teoricamente possibile fruire della deduzione base pari a 3000 euro e di quella aggiuntiva pari a 4500 euro, sono da indicare al punto 1; il campo di nuova istituzione deve essere sempre depurato degli oneri deducibili di cui all’art.10 del Testo Unico e dei contributi previdenziali ed assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito (evidenziati ai punti 25 e 26).A differenza dello scorso anno l’importo così determinato non rappresenta più l’imponibile fiscale dal momento che l’importo da indicare al punto 1 viene individuato al lordo delle nuove deduzioni previste dall’art.10-bis del Tuir.Il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta teoricamente la sola deduzione base di 3000 euro deve essere indicato al punto 2; anche in questo caso l’importo dovrà essere indicato al lordo della deduzione eventualmente riconosciuta dal sostituto d’imposta.Con riferimento ad entrambi i campi (punti 1 e 2) il sostituto d’imposta dovrà indicare nel successivo punto 24 l’ammontare delle deduzioni effettivamente riconosciute nel corso dell’anno, tale campo dovrà essere lasciato in bianco qualora la situazione reddituale del dipendente non consenta la fruizione neppure parziale delle deduzioni, oppure se il lavoratore ha espressamente richiesto la non applicazione delle deduzioni; in quest’ultimo caso dovrà essere barrato il campo di nuova introduzione previsto al punto 4.Di nuova concezione anche i punti 6 e 7; al punto 6 devono essere indicati i giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali si ha diritto alla deduzione aggiuntiva pari a 4500 euro e al punto 7 i giorni compresi nel periodo di pensione per i quali si ha diritto alla deduzione aggiuntiva pari a 4000 euro.I due campi normalmente sono alternativi tuttavia, qualora siano stati oggetto di conguaglio sia redditi di lavoro dipendente sia redditi di pensione, avendo presente che la loro somma non potrà essere superiore a 365 giorni.Viene anche precisato che i punti 6 e 7 vanno compilati anche quando non competa la deduzione in oggetto come nei casi visti in precedenza.Si precisa inoltre che, al fine di consentire un rapido riscontro della tassazione del reddito operata dal sostituto d’imposta, è stato conservato il campo “imponibile fiscale” al punto 31 in cui va indicato il totale imponibile IRPEF, relativo ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito previste dall’art.11 del Tuir (tale importo si ottiene sommando quanto indicato ai punti 1 e 2 meno le deduzioni indicate al punto 24).Nel successivo punto 32 deve essere indicata l’imposta lorda calcolata sul totale imponibile evidenziato al punto31.Il punto 33 accoglie la nuova detrazione eventualmente spettante ai sensi dell’art.13 del Tuir ; si ricorda che dopo le modifiche apportate dalla Finanziaria 2003, esse sono commisurate al reddito complessivamente prodotto dal contribuente e non più soltanto al reddito di lavoro dipendente ed assimilato.Dati previdenziali INPSLa novità consiste nel fatto che la relativa sezione dovrà essere compilata anche per i dirigenti industriali, che a decorrere dal 2003 sono passati dall’INPDAI all’INPS; rispetto allo scorso anno tale sezione ha perso due informazioni:- La casella “ente” (perché non è più necessario distinguere l’INPS dall’INPDAI);- La casella “FG” nelle assicurazioni coperte.

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