circolare 2.2004

Finanziaria 2004: L’art. 2 commi 25-26-27 della Legge Finanziaria 2004 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio chiuso il 31 dicembre 2002, rimandando espressamente alla Legge 342/2000, norma che aveva regolamentato la precedente rivalutazione. La rivalutazione consente alle imprese di incrementare il costo storico dei cespiti e, quindi:- di calcolare le quote di ammortamento su tale maggiore costo;- di tener conto di tale maggior costo nel calcolo di plusvalenze o minusvalenze derivanti dall’eventuale successiva alienazione dei beni rivalutati e nel calcolo del plafond del 5% delle manutenzioni deducibili. Ambito soggettivo ed oggettivoLa rivalutazione può essere eseguita da:• società di capitali (Spa, Srl, Sapa, società cooperative);• enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato;• imprese individuali;• società di persone (Snc, Sas);• società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica;• persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. I beni oggetto di rivalutazioneSono rivalutabili:• i beni materiali e immateriali, esclusi quelli alla cui produzione o al scambio è diretta l’attività d’impresa (gli immobili, gli impianti, il macchinario, i mobili, i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica);• le partecipazioni in controllate e collegate che costituiscono immobilizzazioni. La rivalutazione deve riguardare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea: ciò significa che non è possibile rivalutare un singolo cespite della categoria, ma occorre rivalutare tutti i cespiti nell’ambito della medesima categoria.In generale  le categorie si intendono omogenee per coefficiente di ammortamento del bene e per anno di acquisizione. Per gli immobili le categorie omogenee sono state appositamente classificate (art.4, c.5 DM 162/01) e consistono in: aree edificabili, aree non edificabili, immobili non strumentali, immobili strumentali per destinazione, immobili strumentali per natura.Sulla base delle disposizioni in materia, alle imprese sarà consentito rivalutare il costo storico dei cespiti:- iscritti nel bilancio chiuso entro il 31/12/2002 – ancora in carico nel bilancio successivo ancora da approvare alla data di entrata in vigore della Legge finanziaria (1/1/2004, quindi bilancio al 31/12/2003). Riserva di rivalutazione A fronte della rivalutazione si crea, nel patrimonio sociale, una riserva in sospensione d’imposta, in linea di massima tassata se attribuita ai soci sia per la società che per i soci. Per le cooperative si dovrebbe ritenere che la stessa, ove nasca nel bilancio al 31/12/2003 e comunque prima della modifica statutaria che consenta il recepimento della riforma societaria (e specificamente della possibilità di creare riserve divisibili), faccia parte delle riserve indivisibili. ModalitàPer i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rivalutazione può essere eseguita secondo tre diverse modalità:• rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento;• riducendo in tutto o in parte i fondi ammortamento;• rivalutando i soli costi storici. Le diverse modalità avranno un diverso impatto sulla durata residua del periodo di ammortamento e sullamisura dei coefficienti (la rivalutazione del solo costo storico comporterà allungamento della durata, mentre l’aumento contemporaneo di costo e fondo la manterrà inalterata)Per quanto riguarda i criteri di attribuzione dei maggiori valori, la rivalutazione potrà essere effettuata fino al valore corrente effettivamente attribuibile ai beni stessi, con riguardo:- alla loro consistenza;- alla loro capacità produttiva;- all’effettiva capacità di utilizzazione economica nell’impresa;- ai valori correnti ed alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati italiani o esteri. Imposta sostitutivaLa rivalutazione comporta il pagamento di un’imposta pari al:• 19% dei maggiori valori iscritti in bilancio relativamente alle immobilizzazioni materiali ed immateriali;• 15% dei maggiori valori iscritti in bilancio relativamente ai beni non ammortizzabili. Tale imposta, che è indeducibili nella determinazione del reddito imponibile, è sostitutiva di Irpef, Irpeg e Irap ed è pagabile mediante compensazione con i crediti derivanti da altri tributi. Versamento L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate:• la prima del 50% entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi nel 2004;• la seconda del 25% entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi nel 2005;• la terza del 25% entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi nel 2006. Decorrenza ed effettiLa rivalutazione anticipa, rispetto alla precdente versione, gli effetti fiscali:- in generale dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita;- fin dall’esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita per i soli ammortamenti.In sostanza si può dire che la rivalutazione in parola si renderà conveniente, sotto il profilo fiscale, ogni qualvolta il risparmio d’imposta, derivante dal riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione, risulterà superiore all’onere tributario ad essa correlato. A tal fine sarà sostanziale capire a che tipo di imposizione diretta saranno assoggettate le cooperative. Soprattutto con riferimento alle plusvalenze è evidente che, mentre ai tempi della prima emanazione delle norme di rivalutazione (L.342/2000), le cooperative godevano della sostanziale intassabilità delle riserve indivisibili, per cui eventuali plusvalenze erano intassate, con la possibile tassazione (anche se parziale) dell’utile la rivalutazione potrebbe rivelarsi conveniente. Occorrerà ovviamente confrontare l’imposta sostitutiva di rivalutazione (15-19%) con la possibile aliquota di tassazione della plusvalenza che confluisca nell’utile e, quindi, nell’imponibile fiscale. Pur essendo ancora prematuro un discorso articolato di convenienza fiscale, che si renderà possibile solo dal confronto con le norme di riforma fiscale per la cooperazione, non si può tuttavia più escludere che la rivalutazione possa diventare conveniente, a determinate condizioni, anche per le cooperative.

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