L’Agenzia delle entrate, in risposta a una specifica richiesta in relazione al contratto degli autoferrotranvieri, ha emanato una risoluzione (n. 43 del 16-3-2004) che modifica radicalmente l’orientamento in merito alla tassazione separata di una tantum contrattuali.L’ipotesi di accordo firmata il 20-12-2003 ha previsto tra l’altro una “una tantum” (riparametrata per livello, rapportata ai mesi di lavoro del periodo gennaio 2002 / novembre 2003, riproporzionata in caso di part-time) da pagarsi nel 2004 e un aumento retributivo da dicembre 2003 (con adeguamento tabellare e corresponsione degli arretrati a febbraio 2004).L’Agenzia ha ritenuto che l’una tantum, anche se definita nel 2003 e relativa, almeno in parte, allo stesso anno debba essere assoggettata a tassazione separata in quanto il contratto ne prevede il pagamento nel 2004. Allo stesso modo l’aumento relativo nel mese di dicembre, ma pagato in forza di una previsione contrattuale, nell’anno successivo è soggetto a tassazione separata.Come accennato in premessa, tale risoluzione – pur se intempestiva per il CCNL autoferrotranvieri – amplia notevolmente la possibilità di assoggettare a tassazione separata questi emolumenti, favorendo quindi una minor incidenza fiscale e, conseguentemente, agevolando la negoziazione di tali classiche una tantum nella stipula dei contratti collettivi.A sostegno di questa tesi la circolare richiama l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir (già articolo 16), che limita l’applicazione di tale regime agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.L’Agenzia, richiamando la circolare n. 23/1997, chiarisce che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini di cui trattasi sono di due tipi:1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;2. quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.Per l’Agenzia è sufficiente, quindi, in presenza e in attuazione di contratto collettivo, che l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.Neppure vi è ragione di escludere dalla tassazione separata il periodo d’imposta nel quale l’accordo interviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le somme non devono essere corrisposte nel corso dell’anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi (pagamento nel 2004 di emolumenti relativi al 2003) per effetto del contratto collettivo.Resta fermo che, qualora gli emolumenti relativi all’anno in cui interviene l’accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo alla tassazione separata.
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