Dal 10 gennaio 2005 (a seguito della miniproroga inserita nel cosiddetto “milleproroghe” di fine anno, che ne ha spostato di una decina di giorni la decorrenza) diventa operativo il divieto di fumo, previsto dall’art.51 della legge n.3/2003, per tutti i locali chiusi compreso quelli di lavoro. Uniche eccezioni a tale divieto individuate dallo stesso articolo 51 sono:• i locali privati non aperti ad utenti o al pubblico;• i locali riservati ai fumatori, nel rispetto della normativa, e come tali contrassegnati. Per quanto riguarda l’individuazione dei luoghi di lavoro in cui è obbligatorio prevedere il divieto di fumo, la circolare del Ministero della Salute del 17/12/2004 (pubblicata sulla G.U. n.300 del 23/12/2004), che fornisce indicazioni interpretative, ha ricompreso nel termine utenti tutti i lavoratori dipendenti nell’ambito dei locali in cui prestano la loro attività lavorativa; Consigliamo quindi, in via prudenziale, di estendere la previsione a tutti gli ambienti con presenza, anche occasionale, di più colleghi di lavoro, anche ai fini della valutazione rischi prevista dalla 626/94 (essendo il fumo considerato un agente chimico pericoloso per la salute).Non essendo previsto l’obbligo di attrezzare appositi locali per i fumatori (è solo una facoltà), rientra comunque nella potestà del datore di lavoro prevedere il divieto di fumo in tutti gli ambienti di lavoro, con anche i conseguenti aspetti disciplinari. Per quanto riguarda le caratteristiche che dovranno avere i locali riservati ai fumatori, o, più correttamente, attrezzati per ospitare i fumatori, queste sono state individuate dal DPCM del 23/12/2003 e sono così riassumibili:• dovranno essere delimitati da pareti a tutta altezza su tutti i lati;• dovranno essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;• dovranno essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata (certificati), in modo da garantire una portata d’aria supplementare;• dovrà essere indicato all’ingresso il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell’impianto di areazione;• dovranno essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti;• dovranno essere contraddistinti da adeguata segnaletica (con le caratteristiche previste dal DPCM del 23/12/2003);• non dovranno essere un locale di passaggio obbligato per i non fumatori; La vigilanza sul rispetto della normativa spetta al datore di lavoro o a persona da lui delegata attraverso un incarico formale (forma scritta) e dovrà prevedere l’apposizione di cartelli che evidenzino: il divieto di fumo, l’indicazione della normativa, delle sanzioni applicabili e del nominativo incaricato alla vigilanza ed all’accertamento dell’infrazione. Per l’applicazione delle sanzioni si dovrà fare ricorso ai vigili urbani. Le linee guida per l’applicazione, nei locali privati, del divieto di fumo sono state approvate nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 16/12/2004 e ha confermato questa impostazione con l’ulteriore possibilità di utilizzare anche le guardie giurate per fare rispettare il divieto. Le sanzioni per i trasgressori vanno da 27,5 a 275 euro (a seguito della maggiorazione del 10%, da parte della finanziaria 2005, degli importi inizialmente previsti). Per quanto riguarda i datori di lavoro la sanzione va da 220 a 2200 euro per il mancato adeguamento alla normativa. E’ evidente che l’obiettivo di rendere i luoghi di lavoro più salubri creerà problemi relazionali (che potrebbero diventare anche disciplinari) con gli “accaniti fumatori”, soprattutto in assenza di salette attrezzate per poterli ospitare; un ulteriore aspetto sarà il numero di pause lavorative concedibili a queste persone, avendo presente che un numero di interruzioni lavorative elevato si ripercuoterebbe sulla produttività di questi lavoratori.
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