Il sito dela DPL di Modena, solitamente bene informato, ha recentemente pubblicato una nota del Ministero del lavoro in risposta ad un quesito sull’obbligo di redigere un progetto in caso di contratti di collaborazione stipulati con pubblicisti (che sono iscritti all’albo dei giornalisti.”Con riferimento all’art. 61 del DLGS 276/2003 e all’art. 1 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, non sussistendo l’obbligo per i pubblicisti di essere ricondotti alle norme del lavoro a progetto è possibile sia fare riferimento alla previgente disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative sia ricondurre i rapporti di lavoro alla disciplina delle collaborazioni a progetto qualora le parti lo ritengano opportuno”La Direzione conclude opportunamente la disamina generalizzando questo principio (possibilità ma non obbligo di redazione del progetto/programma) a tutte le ipotesi previste dall’art. 61, comma 3, del DLGS 276/2003 (altri professionisti iscritti all’albo per l’esercizio delle professioni intellettuali, soggetti che prestano la loro attività per società dilettantistiche affiliate a federazioni del CONI, componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, componenti di collegi e commissioni, pensionati di vecchiaia).
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