circolare 103.2004

L’INPS, con circolare n. 164 del 21/12/2004, ha precisato che, per effetto dell’assimilazione dei collaboratori coordinati e continuativi ai lavoratori dipendenti, anche i collaboratori residenti all’estero sono tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata INPS se l’attività è svolta in Italia oppure se il committente è italiano. In base a tale assimilazione, infatti, si devono considerare prodotti in Italia i redditi corrisposti dallo stato italiano, da soggetti residenti nello stato italiano oppure da stabili organizzazioni nel territorio dello stato italiano di soggetti non residenti. Restano salve le eventuali convenzioni stipulate per evitare le doppie imposizioni sia dal punto di vista fiscale che contributivo: queste, però, ed in particolare le convenzioni rientranti nell’OCSE, prevedono che l’imposizione fiscale (e quindi anche quella contributiva) per i lavoratori autonomi avvenga nello stato di residenza del lavoratore estero, a meno che lo stesso disponga abitualmente di una base fissa in Italia, per gli amministratori, avvenga nello stato di residenza della società presso la quale il lavoratore esercita le relative funzioni, mentre nulla dispongono per i lavoratori atipici. In assenza di disciplina da parte delle predette convenzioni, l’INPS ritiene che le collaborazioni coordinate e continuative, rientranti tra i lavori atipici, siano da ricondurre alla disciplina del lavoro dipendente e quindi siano da assoggettare a contribuzione nello stato in cui l’attività è svolta.

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