circolare 102.2004

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 153/E del 15/12/2004, ha precisato che la fruizione di una pausa pranzo per il vitto costituisce condizione necessaria ai fini dell’applicazione della norma che esclude la concorrenza al reddito di lavoro dipendente del valore del buono pasto, in quanto il buono pasto deve essere destinato a realizzare la prestazione sostitutiva del servizio mensa.Ove l’orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto corrisposti dal datore di lavoro concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente al pari degli altri compensi in natura. Nel pronunciamento l’Agenzia si ricollega alla circolare n.326 del 23/12/1997 con cui era richiesto un collegamento tra i tagliandi ed il tipo di prestazione cui si aveva diritto, venendo precisato che dovevano consentire soltanto l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che avevano diritto a tale servizio. L’Agenzia precisa inoltre che, per effetto delle modifiche apportate dall’art.6 del D.Lgs. n. 314/97, la sostanziale unificazione della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali, fa sì che tale pronunciamento abbia anche effetto ai fini contributivi. Questa nuova impostazione creerà notevoli conseguenze per tutte quelle situazioni in cui i buoni pasto siano concessi a lavoratori turnisti; in questi casi sarà bene prevedere nel regolamento interno aziendale l’organizzazione di apposite pause pranzo per la fruizione dei pasti.

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