Circolare 37.2003

Con nota del 4-3-2003 l’INAIL interviene sui due provvedimenti di emersione: la 383/2001 (norme per incentivare l’emersione dell’economia sommersa) e la Legge 222/2002 (legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari).L’Istituto comunica di avere inviato ai datori di lavoro fruitori interessati alle due sanatorie una lettera personalizzata corredata di uno specifico modulo – diversificato a seconda della tipologia di lavoratori dipendenti regolarizzati – da utilizzare per la denuncia delle retribuzioni loro corrisposte fino alla data del 31-12-2002.In questo caso infatti le retribuzioni corrisposte non dovevano essere inserite nell’autoliquidazione 2002/2003, ma evidenziate separatamente.Anche in questo caso l’Inail non si è mostrato molto sollecito visto che la scadenza per il pagamento relativo all’autoliquidazione 2002/2003 era fissata entro il 17-2-2003 e la dichiarazione salari doveva essere consegnata qualche giorno dopo.Per i lavoratori stranieri oggetto della sanatoria di cui alla legge 222 dovranno essere indicate le retribuzioni del periodo 10-9-2002 / 31-12-2002.I datori di lavoro interessata all’altro provvedimento (legge n.383/2001: c.d. “emersione italiana”) devono essere comunicate le retribuzioni per gli anni 2001 e 2002 (periodo di agevolazione: 2001/2003) ovvero per il solo anno 2002 (periodo di agevolazione 2002/2004).Nella comunicazione l’Inail chiede di consegnare al più presto il prospetto alla sede che provvederà a quantificare e a notificare i premi per i periodi oggetto di emersione.

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