circolare 103.2003

L’INPS, con la circolare 20/10/2003 n.163, fa seguito alla precedente circolare 97/2003 con la quale era stato accolto l’orientamento indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 296/2002 in merito all’indennità ordinaria di disoccupazione in caso di dimissioni per giusta causa. E, sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, precisa che si considerano “per giusta causa” le dimissioni determinate:dal mancato pagamento della retribuzione;dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;dal c.d. mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “demansionamento”, già previsti come giusta causa di dimissioni). Il mobbing è una figura ormai accettata dalla giurisprudenza (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n.143/2000);dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).A tal fine poiché l’art. 2119 c.c. demanda al giudice il compito di determinare le fattispecie che rientrano nel concetto di giusta causa, l’INPS riconoscerà l’indennità di disoccupazione soltanto nei casi in sui sussiste una delle circostanze già indicate dalla giurisprudenza.Relativamente alla presentazione delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione. In attesa di un adeguamento della modulistica, l’operatore INPS che riceve la domanda dovrà avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sarà provvisorio fino alla comunicazione dell’esito della controversia con il datore di lavoro.Si precisa che tali criteri si applicano anche per l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola. Il lavoratore che ritiene di essersi dimesso per giusta causa dovrà provarlo in giudizio e se l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS procederà a recuperare quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

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