Dopo essere stato oggetto di misure volte a reprimere fenomeni elusivi (vedi arte. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 – riforma Biagi) il contratto di associazione in partecipazione, pur se lecitamente instaurato, trova ora una propria disciplina contributiva.L’art. 43 del decreto legge 30/09/2003 n.269 – c.d. decreto omnibus – (pubblicato sul S.O. n. 157 alla G.U. n. 229 del 2/10/2003) ha infatti stabilito che gli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono classificati come redditi di lavoro autonomo (art. 49, c. 2, del TUIR), sono tenuti, con esclusione dei soggetti iscritti agli albi professionali, all’iscrizione, con decorrenza 1.1.2004, in un’apposita gestione previdenziale istituita presso l’INPS e finalizzata all’estensione dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.Le regole della nuova gestione previdenziale sono le seguenti:l’iscrizione a carico dell’assicurato deve avvenire entro il 31.3.2004, ovvero alla data di inizio attività se successiva. L’interessato deve fornire: la tipologia dell’attività; i dati anagrafici e di domicilio; il codice fiscale;la misura del contributo è pari a quella dei collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme di previdenza (dal 1.1.2004 pari alla contribuzione commercianti, cioè il 17,39%, così come previsto dall’art. 45 del medesimo D.L. n.269/03);il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato;la base di calcolo dei contributi è data dai redditi derivanti dall’attività di associato, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi dell’associato, nei limiti del massimale contributivo pensionabile;Il versamento dei contributi avviene con il mod. F24 secondo le regole dei collaboratori coordinati e continuativi, quindi l’obbligo è posto a carico dell’associante che dovrà provvedere entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del risultato della partecipazione, anche a titolo di acconto, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Quest’ultima precisazione necessiterà di chiarimenti in quanto, stante che la dichiarazione dei redditi è un adempimento proprio dell’associato, non si comprende come l’associante possa venire a conoscenza della necessità di effettuare conguagli né, a ben vedere, in quali casi potrebbe scaturire la necessità di conguagli, se all’atto di ogni erogazione il corrispettivo è assoggettato a contribuzione.Rammentiamo, con l’occasione, che gli associati in partecipazione sono soggetti all’obbligo assicurativo INAIL; conseguentemente, il ministero del welfare, con nota del 7.7.2003, ha precisato che anche gli associati in partecipazione non arigiani, in quanto assicurati INAIL … devono essere iscritti ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 1124/65 sui libri di matricola e paga così come soci che prestino la loro opera manuale o che, non partecipando materialmente al lavoro, soprintendano al lavoro di altri. Analogamente ai collaboratori coordinati e continuativi, non rilevando anche in questo caso l’effettiva presenza e l’orario eventualmente svolto, non sono, invece soggetti all’iscrizione sul libro presenze.Per completezza di informazione, rammentiamo anche che fiscalmente il reddito percepito è di lavoro autonomo e, pertanto, i compensi percepiti, dedotti i contributi previdenziali, devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto del 20%.
Lascia un commento