Il D.L. 269/03 ha introdotto dal 1.1.04, l’obbligo di trasmissione telematica del mod. DM 10/2 e dal 1.1.05 l’obbligo di trasmissione mensile dei dati relativi a ciascun dipendenteL’art. 44, comma 9 del decreto legge 30/09/2003 n.269 – c.d. decreto omnibus – (pubblicato sul S.O. n. 157 alla G.U. n. 229 del 2/10/2003) ha stabilito che i datori di lavoro, sostituti d’imposta tenuti al rilascio del mod. CUD (certificazione unica ai fini fiscali e previdenziali INPS e INPDAP), devono trasmettere telematicamente a decorrere dal 1° gennaio 2004, i modelli DM 10/2, entro il mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità stabilite dallo stesso istituto (modalità che passerà quindi dall’attuale facoltatività ad obbligatorietà).A decorrere dalla retribuzione del mese di gennaio 2005, poi, i medesimi soggetti dovranno trasmettere telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e contributivi, l’implementazione delle posizioni individuali e i dati per l’erogazione delle prestazioni. La norma riguarda tutte le denunce contributive e quindi anche il mod. DMAG. La trasmissione telematica può essere fatta direttamente dall’azienda o tramite intermediari abilitati.La predetta disposizione si applicherà anche per le aziende pubbliche (anch’esse tenute al rilascio del mod. CUD) nei confronti dell’INPDAP.L’INPS e l’INPDAP, entro il 30 giugno 2004, dovranno provvedere a definire le procedure tecniche e attuare una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende (che dovrà concludersi entro il 30-9-2004).Se l’introduzione dell’obbligatorietà di trasmissione telematica dei mod. DM 10/2 non desta particolari preoccupazioni, lascia perplessi il gravoso obbligo che sorgerà in capo ai datori di lavoro a decorrere dall’1.1.2005: obbligo che, comunque, non esonera dalla trasmissione del mod. 770/semplificato, il quale verrà ad essere una sorta di riepilogo delle denunce mensili individuali.
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