La circolare INPS n. 16 del 27-1-2003 fornisce le prime istruzioni in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.L’articolo 44 della Finanziaria 2003, infatti, ha previsto·un ulteriore allargamento delle possibilità di cumulo;·la possibilità di svincolarsi dal cumulo con il pagamento di una somma una tantum;·una sanatoria per i pensionati che non hanno rispetto le norme sul cumulo.Le prime osservazioni contenute nella circolare UNICAAF n. 4/2003 sono state confermate dalle istruzioni dell’Istituto.Estensione delle possibilità di cumuloDall’1-1-2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento.A questo proposito l’Istituto precisa che per le pensioni di anzianità in essere all’inizio di gennaio la norma è già operativa e i relativi certificati di pensione non contengono l’importo della trattenuta giornaliera. Ovviamente se l’indicazione delle trattenuta fosse ancora presente, il pensionato dovrà verificare la situazione alla sede INPS che eroga la pensione.Per determinare l’anzianità contributiva deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.L’INPS precisa che questa estensione non si applica nei confronti·dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età·ai lavoratori socialmente utili per i trattamenti provvisori liquidati (è applicabile invece per i LSU con trattamenti definitivi di anzianità). Svincolo dal cumuloLa possibilità di svincolarsi dal cumulo decorre dall’1-1-2003 e riguarda coloro che all’1-12-2002 erano già titolari di pensione di anzianità.Sul Mod. ObisM dell’anno 2003 per i pensionati di anzianità ancora soggetti al divieto di cumulo sono riportate le nuove disposizioni per accedere al regime di totale cumulabilità.A tali pensionati verrà inviata, nel corso del mese di febbraio 2003, un’apposita comunicazione che riporterà anche l’importo del versamento che i pensionati in attività lavorativa alla data del 30-11-2002 devono effettuare per accedere al regime di totale cumulabilità.I pensionati non in attività lavorativa alla data del 30-11-2002, in caso di rioccupazione potranno rivolgersi alla Sede che gestisce la loro pensione ai fini della quantificazione dell’importo da versare.Per ottenere lo svincolo non è necessario presentare domanda all’Istituto, ma soltanto effettuare il versamento dell’importo dovuto.I pensionati in attività lavorativa al 30-11-2002 devono versare un importo pari al 30% della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003 (anche se provvisoria), ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pari a 402,12 euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra 95 (somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica) e la somma di tali requisiti alla data del pensionamento di anzianità.Se il calcolo è effettuato sulla pensione provvisoria, deve essere operato il conguaglio entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all’intero più vicino. A questo proposito si veda l’esempio nella citata circolare n. 4.Il versamento della somma dovuta deve essere effettuato entro il 17-3-2003 (il 16 marzo indicato dalla legge è festivo), utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390647, intestato a INPS AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale “Versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 2)”.I pensionati possono anche optare per il versamento di un acconto del 30% entro il 17-3-2003. La differenza sarà trattenuta direttamente sulla pensione in 5 rate trimestrali, aumentate degli interessi legali del 3%, con scadenza 1-7-2003, 1-10-2003, 1-1-2004, 1-4-2004, 1-7-2004.Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30-11-2002, il versamento può avvenire anche successivamente al 17-3-2003, purché entro 3 mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, su una base di calcolo costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l’inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20% rispetto agli importi determinati applicando la procedura illustrata sopra.Il versamento sarà effettuato sul c/c indicato sopra. Anche in questo caso è possibile il pagamento rateale.Per i pensionati in attività lavorativa al 30-11-2002 con pensione di anzianità con decorrenza anteriore al 1-1-2003, non ancora liquidate, il versamento potrà avvenire anche oltre il 17-3-2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per tali pensionati non in attività lavorativa, il versamento potrà avvenire entro 3 mesi dall’inizio dell’attività lavorativa.Possono accedere a questa procedura anche i lavoratori che hanno·hanno maturato entro il 30-11-2002 i requisiti per il pensionamento di anzianità (compresa la cessazione del rapporto di lavoro subordinato)·hanno presentato la relativa domanda entro la stessa data·hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1-1-2002, per effetto delle c.d. “finestre”.Come nei casi precedenti, anche in questo il versamento può avvenire anche successivamente al 17-3-2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Se il pensionato non in attività il versamento potrà essere effettuato entro 3 mesi dall’inizio dell’attività lavorativa.La circolare non fornisce indicazioni circa le trattenute di pensione dovute per i mesi di gennaio e febbraio. Fino al momento del pagamento della somma per lo svincolo questi importi dovrebbero essere versati, anche se poi l’Istituto dovrebbe restituirle visto che lo svincolo opera dall’1-1-2003.Ricordiamo infine che i pensionati che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa si possono avvalere di una sanatoria fino al 31-3-2003.Gli interessati devono presentare alla sede INPS che eroga la pensione, un’apposita domanda. Sarà la stessa sede a quantificare l’importo da versare in tempo utile per rispettare la scadenza del 17 marzo.Su questo argomento segnaliamo soltanto che la quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all’iscritto che abbia proceduto anche al versamento per lo svincolo. Le modalità di rimborso saranno comunicate successivamente.La circolare ricorda che la sanatoria riguarda soltanto i pensionati che hanno omesso di dichiarare la propria situazione lavorativa e non le aziende che hanno omesso di effettuare la trattenuta nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati.
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