Con due messaggio, n. 87 dell’11-7-2003 e n. 90 del 16-7-2003, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di recupero dei contributi versati nell’anno 2002 sul compenso ferie non godute per i dirigenti ex INPDAI a seguito di fruizione delle stesse nel 2003 prima della trasmissione dei dati relativi al modello 770. 1. Ipotesi di superamento del massimale INPDAI nell’anno 2002 e conseguente non assoggettamento a contribuzione IVS e FG.In tale ipotesi dovranno essere recuperati i soli contributi minori versati all’INPS. Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, le aziende si atterranno alle modalità indicate al punto 1.3.1.1 della circ. n. 15 del 15 ottobre 2002. Più precisamente, i datori di lavoro opereranno come segue:a) indicheranno l’importo dei contributi minori versati all’I.N.P.S relativamente al compenso sostitutivo, utilizzando il previsto codice del quadro “D” L480 (l’importo del contributo dello 0,40% versato al Fondo di Garanzia sarà indicato con il codice di nuova istituzione del quadro “D” “L482”).b) indicheranno l’importo della retribuzione riferita al compenso stesso nei quadri “B-C”, facendolo precedere dalla dicitura “Rid. imponibile anno precedente” e dal previsto codice H500. 2. Ipotesi di non superamento del massimale.In tale ipotesi, al fine del recupero delle contribuzioni minori versate all’INPS, nonché di quelle versate all’INPDAI (IVS e F.G.), si potrà adottare indifferentemente una delle seguenti procedure. Nel primo caso, (conguaglio quadro D), i datori di lavoro opereranno come segue: a) indicheranno l’importo dei contributi minori versati all’INPS relativamente al compenso sostitutivo, utilizzando i codici del quadro “D” L480 e L482 (quest’ultimo per il contributo al fondo di garanzia); b) indicheranno l’importo del compenso sostitutivo sul quale sono stati versati i contributi minori oggetto di recupero, utilizzando il previsto codice “H500”.c) indicheranno l’importo dei contributi IVS e FG versati all’INPDAI relativamente al compenso sostitutivo, utilizzando il codice di nuova istituzione del quadro “D” L481;d) riporteranno l’importo del compenso sostitutivo sul quale sono stati versati i contributi all’INPDAI, oggetto di recupero, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura ” Rid. imponibile INPDAI anno 2002″ e dal codice di nuova istituzione “H503”;Nel secondo caso, contestualmente alle operazioni di decontribuzione, i datori opereranno come segue:a) riporteranno l’importo del compenso sostitutivo sul quale sono stati versati i contributi all’INPDAI, oggetto di recupero, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura ” Rid. imponibile INPDAI anno 2002″ e dal codice di nuova istituzione “D300”;b) indicheranno l’importo del compenso ferie non godute sul quale sono stati versati i contributi minori, utilizzando il previsto codice “D000”. In tutti i casi nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “somme a debito”.
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