La circolare INPS n. 117 del 30-6-2003 ha fornito alcune prime indicazioni sul DLGS 297/2002.La trattazione è comunque molto parziale in quanto, dopo una sommaria illustrazione del provvedimento che non entra nel merito del regime transitorio delle comunicazioni ecc., sono valutati gli effetti in ordine alle agevolazioni ex lege 407/1990 (che come noto prevede uno sgravio contributivo triennale al 50 % per datori di lavoro del centro nord e al 100% per quelli delle aree del mezzogiorno).Questa legge prevede la concessione di taluni incentivi in favore di tutti i privati datori di lavoro e degli Enti pubblici economici, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.La soppressione delle liste del collocamento e il non uniforme comportamento dei centri per l’impiego (che non sempre rilasciano i certificati di disoccupazione) rende più problematica la situazione.Per ovviare a questi problemi l’ Istituto ha stabilito che, ai fini della concessione delle agevolazioni contributive ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990, sarà possibile considerare utile la dichiarazione di responsabilità ex DPR n. 445/2000, prodotta dal lavoratore al competente centro per l’impiego ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 297/2002, accompagnata da una certificazione del centro medesimo che attesti l’assenza di comunicazioni di assunzione, prodotte ai sensi della precedente normativa, relative al lavoratore interessato dal beneficio contributivo.L’acquisizione di questa documentazione, da conservare in copia, dovrebbe anche mettere al riparo il datore di lavoro da eventuali sanzioni nel caso in cui risultati che il beneficio non spetta per mancanza dei requisiti.
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