L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 45 del 1 agosto scorso, interviene nuovamente sulla ”complessa compilazione delle istanze” (sono parole della stessa Agenzia) per il riconoscimento del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, con le nuove modalità definite con la Finanziaria 2003, fornendo alcuni chiarimenti intorno a dubbi sorti a seguito dell’avvio dell’inoltro delle istanze stesse al Centro operativo di Pescara – si vedano in proposito le nostre circolari precedenti n. 62 e 65 del 2003.Tra l’altro giova ricordare che proprio nell’imminenza del 16 luglio scorso, data di avvio delle istanze, l’Agenzia era intervenuta introducendo alcuni aggiornamenti del programma denominato “CREDITOCCUPAZIONE” (che va obbligatoriamente usato nella versione definitiva), per agevolare, almeno queste erano le intenzioni, gli operatori nella compilazione informatica delle istanze. I contenuti di questa circolare sono riassunti in calce alla presente. Prima di entrare nel merito delle situazioni oggetto di chiarimento, l’Agenzia precisa che “per effetto della conferma delle modalità e dei tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale, contenuta nella lettera c), comma 1, dell’art. 63 della legge n. 289 del 2002, – il verificarsi alla fine del mese di un incremento occupazionale rilevante costituisce la condizione e il presupposto necessari per poter presentare l’istanza. Il diritto al credito d’imposta matura, infatti, mese per mese, in relazione a ciascun lavoratore assunto in possesso dei prescritti requisiti, che rappresenti un incremento della base occupazionale, incremento calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori occupati alla fine di ciascun mese ed il numero di lavoratori mediamente occupati nel periodo considerato dalla norma come base di riferimento. Quindi, solo dopo aver determinato alla fine del mese l’incremento occupazionale rilevante ai fini dell’agevolazione, in relazione al numero dei lavoratori che risultano “occupati” a tale data, ed aver così quantificato il credito spettante, i soggetti interessati potranno presentare, in via telematica, l’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta, fruibile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, solo successivamente all’assenso comunicato dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai fondi disponibili, nei 30 giorni previsti”. Viene in tal modo chiarito, dopo l’intervento sul programma che aveva di fatto resa necessaria la condizione di avvenuta assunzione del lavoratore in possesso dei requisiti prima dell’inoltro dell’istanza, che l’istanza stessa deve fare seguito ad una verifica di “fine mese” sulla presenza del requisito dell’incremento occupazionale rilevante. Compilazione del rigo “Determinazione dell’incremento occupazionale rilevante”Oltre a puntualizzare, come richiamato in premessa, che per rispettare il meccanismo di calcolo del credito d’imposta spettante per le assunzioni effettuate, l’incremento deve essere rilevato alla fine del mese e, pertanto, nei relativi campi delle sezioni I e II del predetto quadro A , deve essere indicato un mese anteriore a quello di presentazione dell’istanza ed in particolare il mese nel quale si è verificato l’incremento occupazionale utile ai fini dell’agevolazione di cui trattasi (es: per le istanze presentate nel mese di luglio 2003, l’ultimo mese utile da indicare è il mese di giugno 2003), l’Agenzia sottolinea, anche graficamente, che in presenza di incrementi occupazionali rilevanti verificatesi in più mesi, dovranno essere compilati più quadri A, tanti quanti sono i mesi interessati dai diversi, crescenti, incrementi occupazionali. Le variazioni in diminuzione della base occupazionale non devono essere comunicate con l’istanza – mod. ICO – ma rilevano ai fini della verifica annuale ed ovviamente ai fini dell’entità del credito spettante. Compilazione del modello da parte dei c.d. “vecchi datori di lavoro”Premettendo che i vecchi datori di lavoro continuano a beneficiare, all’interno dell’incremento occupazionale rilevante al 7.7.2002, del credito d’imposta nella misura originaria di € 413,17, l’Agenzia evidenzia che il credito di imposta per ulteriori incrementi occupazionali – nella nuova misura di € 100, elevati a € 150 per gli ultra 45enni, a cui aggiungere ulteriori € 300 per le assunzioni effettuate nel sud e nelle aree svantaggiate – va richiesto compilando: – la Sezione I del quadro A e, relativamente all’ammontare del credito richiesto per l’ anno 2003, i campi 1 dei righi 1-2-3 della Sezione III del medesimo quadro A e i campi 24 e 28 del quadro B;- anche la sezione II del quadro A, indicando i dati ivi richiesti, per richiedere, sin dal momento di presentazione dell’istanza nel 2003, il contributo anche per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 – scadenza espressamente prevista in via generale per l’attribuzione del contributo dalla Finanziaria. Pertanto, i ” vecchi datori di lavoro”, per fruire del credito d’imposta in relazione sia all’anno 2003, che agli anni dal 2004 a tutto il 2006, devono presentare un’unica istanza compilando entrambe le sezioni I e II del quadro A.In tal caso, nel rigo denominato “Determinazione dell’incremento occupazionale rilevante” della Sezione II, devono indicare il mese ” 01/2004″. Ovviamente il confronto con la nuova media storica deve essere effettuato sulla base dei dati occupazionali rilevati alla fine del mese precedente a quello di presentazione dell’istanza. Analoga facoltà di presentazione “anticipata” è prevista anche per i vecchi datori di lavoro non in possesso di ulteriori incrementi occupazionali rilevanti alla data del 7 luglio 2002, con l’avvertenza che l’ulteriore incremento occupazionale va confrontato con la nuova media storica (1.8.2001-31.07.2002 e non più 1.10.1999-30.09.2000). A tal fine, detti soggetti nel quadro A, non devono compilare la Sezione I, ma solo la sezione II, in tutti i campi ivi previsti, e la sezione III, nei campi 2, 3 e 4. Il mancato rispetto delle indicazioni di compilazione comporta un provvedimento di diniego da parte del Centro Operativo di Pescara per incompletezza e/o incongruenza di dati.Resta tuttavia salva la possibilità di presentare al più presto una nuova istanza con i dati corretti al Centro Operativo di Pescara.La medesima facoltà è consentita ai soggetti – vecchi datori di lavoro in possesso di un ulteriore incremento occupazionale rispetto al 7 luglio 2002 – che hanno omesso la compilazione della sola Sezione II del quadro A (quella relativa, nel loro caso, al credito per il periodo successivo al 1.1.2004), pur richiedendo di fruire del credito d’imposta oltre che per l’anno 2003, anche per gli anni dal 2004 al 2006, in relazione ai quali l’Agenzia delle Entrate – anticipando un provvedimento di diniego – fornisce le indicazioni per la corretta ripresentazione delle istanze. Ovviamente la rilevazione dell’incremento occupazionale per il quale il credito matura dal 1° gennaio 2004, il cui risultato numerico va indicato in questo caso nel rigo 5 della Sezione II del quadro A, dovrà essere effettuata con riferimento al mese precedente a quello di presentazione dell’istanza. Compilazione del modello da parte dei c.d. “nuovi datori di lavoro”I c.d. “nuovi datori di lavoro”, cioè coloro che alla data del 7 luglio 2002 non hanno rilevato alcun incremento occupazionale agevolabile e che, a seguito di incrementi occupazionali rilevati nel corso del 2003, intendono fruire del credito d’imposta a partire dal mese del 2003 in cui emerge l’incremento e fino al termine consentito del 31 dicembre 2006, devono compilare del quadro A del modello ICO, esclusivamente la Sezione II e la Sezione III, indicando tutti i dati ivi richiesti. Decorrenza e ammontare del credito richiestoL’Agenzia precisa inoltre che deve corrispondere il mese indicato nel punto 23 del quadro B, riservato alla decorrenza del credito d’imposta per ogni assunto (i cui elementi sono indicati nella medesima sezione del quadro B), con quello nel quadro A al rigo “Determinazione dell’incremento occupazionale rilevante”, Invio di duplicatiI soggetti che provvedono alla trasmissione telematica delle istanze devono inviare una sola volta la medesima istanza; le istanze duplicate vengono scartate dal sistema informativo. Rinuncia ad istanza precedentemente inviataL’Agenzia infine, consente ai soggetti interessati, nell’ipotesi in cui per qualsiasi motivo si siano verificati errori nella compilazione: – di rinunciare all’istanza precedentemente inviata (mediante un’apposita istanza di rinuncia in carta libera, con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Centro Operativo di Pescara) Tale istanza, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del datore di lavoro, ai fini dell’esatta individuazione del soggetto rinunciatario, dovrà necessariamente riportare il numero di protocollo relativo all’istanza cui s’intende rinunciare, desumibile dalla ricevuta di presentazione rilasciata dal sistema telematico;- e di presentare una nuova con i dati corretti, che assumerà il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente del servizio telematico. In tale ipotesi il datore di lavoro perde ogni diritto che dalla originaria istanza possa scaturire, compreso l’ordine cronologico acquisito. Aggiornamento software “creditOccupazione” e inizio attività di controllo sulla fruizione del credito Come sopra accennato, l’Agenzia delle entrate ha provveduto a rettificare il software “creditoccupazione” che permette di presentare la prevista istanza (mod. ICO) all’Agenzia delle entrate di Pescara per ottenere l’autorizzazione all’applicazione del credito d’imposta secondo l’art. 63 della L. 289/2002. In particolare, nella nuova versione del software:- viene consentita la compilazione della sola sez. II del quadro A con dati relativi al mese di gennaio 2004;- viene consentita l’indicazione “gennaio 2004” nel campo 23 del quadro B (Data decorrenza del credito)- viene consentita l’indicazione dello stesso codice fiscale più volte all’interno del quadro B.Inoltre l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 11/E, 13 febbraio 2003 ha precisato, tenendo conto delle disposizioni contenute nell’art. 63 della L. 289/2002 (proroga del bonus al 2006, modifica dell’ammontare del credito e istituzione dell’istanza preventiva), quanto segue:a) i datori di lavoro che per tutto il 2003 continuano ad applicare in modo automatico, per gli assunti in soprannumero alla data del 7/7/2002, il credito d’imposta nella misura originaria di € 413,17 (più € 206,58 per le assunzioni al sud e nelle aree svantaggiate), hanno la facoltà di presentare dal 2003, l’istanza (ICO) per l’attribuzione, a valere dal 1/1/2004 e fino al 31/12/2006, del credito d’imposta nei nuovi valori fissati dall’art. 63 della L. 289/2002, a condizione che tali soggetti, risultino in soprannumero (quindi agevolabili) rispetto alla nuova media storica 1/8/2001-31/7/2002;b) per lo stesso motivo sopra detto, anche i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni ulteriori rispetto all’occupazione aggiuntiva rilevata al 7/7/2002, possono richiedere, nell’ambito della stessa istanza volta ad acquisire il diritto al credito d’imposta per il 2003, che l’autorizzazione venga concessa anche per il periodo 2004-2006, qualora dette nuove assunzioni risultino in soprannumero rispetto alla nuova media storica 1/8/2001-31/7/2002.Dette ultime istruzioni hanno precisato anche che:• quadro A, sezione I, rigo determinazione dell’incremento occupazionale rilevante (mese/anno): detto campo può assumere i valori da 01/2003 a 12/2003, purchè precedenti al mese di compilazione dell’istanza;• quadro A, sezione III, dati complessivi: il software controlla che il credito richiesto nei primi due righi (ammontare complessivo del credito per gli assunti di età inferiore a 45 anni e per gli assunti di età superiore a 45 anni) e del terzo rigo (ulteriore credito sud e aree svantaggiate) sia congruente con il numero di lavoratori indicati nelle sezioni I e II. Segnaliamo, inoltre, che l’Agenzia delle entrate, al fine di dare continuità all’attività di controllo, avviata nel mese di agosto 2002 e mirata a rilevare l’indebito utilizzo degli incentivi fiscali, con particolare riguardo ai crediti d’imposta per favorire l’occupazione e per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ha predisposto il piano operativo per l’anno 2003.I riflessi contributivi – L’Agenzia delle entrate precisa altresì che l’avviso inerente al credito d’imposta indebito verrà trasmesso, in copia, all’INPS (anche per gli ex contributi INPDAI), e, si ritiene, anche all’INAIL e all’ENPALS, qualora la compensazione in F24 abbia avuto per oggetto i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
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