L’articolo 166 della finanziaria 2001 ha notevolmente modificato il sistema sanzionatorio prevedendo, tra l’altro che dall’1-1-2001 “ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24-11-1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale”.Ricordiamo che si tratta delle sanzioni relative alle somme aggiuntive una tantum.In un primo tempo l’INPS precisò che tali sanzioni erano comunque applicabili per le violazioni antecedenti all1-1-2001.Una recente sentenza della Corte di cassazione ha invece stabilito che le sanzioni amministrative in oggetto sono nulle se contestate con l’emanazione dell’ordinanza – ingiunzione dopo l’entrata in vigore della nuova legge anche se si riferiscono a violazioni avvenute fino al 31-12-2000.L’INPS prende atto di questa posizione con la circolare n. 191 del 31-12-2002 che disposte l’annullamento delle ordinanze – ingiunzioni emesse dall’1-1-2001 a condizione che siano state impugnate tempestivamente dal contribuente.Ovviamente la sentenza, e la relativa circolare, non si riferiscono alle sanzioni civili che devono essere pagate.
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