L’articolo 42 della Finanziaria 2003 ha stabilito, come già da tempo previsto, che a partire dal 1 gennaio 2003 l’INPDAI cessa la propria attività e la relativa gestione confluisce nell’INPS che subentrerà nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all’INPDAI, mantenendo una gestione contabile separata.Dopo 60 anni – l’INPDAI era stato istituito con legge n. 967/53 – l’ente di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, in passato ritenuto più affidabile dell’INPS, viene soppresso sia per il modesto numero degli iscritti sia – come per l’INPS – per il preoccupante rapporto tra soggetti iscritti attivi e pensionati.Dal punto di vista dell’onere contributivo, la principale conseguenza deriva dal fatto che, diversamente da quanto avviene per l’INPS, per la contribuzione dovuta all’INPDAI erano stabiliti un minimale e un massimale di retribuzione fissati periodicamente: ora il massimale particolare è abolito e i contributi devono essere versati sull’intera retribuzione. Nulla cambia per i dirigenti che non possono vantare alcuna contribuzione versata entro il 31.12.1995 per i quali rimane in vigore il massimale contributivo e pensionabile generale previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 (per il 2003 € 80.390,96).Restano invariate le aliquote contributive sia pensionistiche che per le prestazioni minori: da rilevare, al riguardo, che il contributo dovuto al Fondo garanzia TFR resta quindi fissato nella misura dello 0,40% per tutti i dirigenti industriali, anche se assunti dal 1.1.03 e quindi confluenti direttamente al FPLD dell’INPS (per gli altri dipendenti iscritti all’INPS tale contribuzione è, invece, come noto fissata nello 0,20%). Per ciò che riguarda le prestazioni pensionistiche, per rendere graduale il passaggio, la norma stabilisce che ai fini del calcolo della pensione le quote maturate fino al 31.12.2002 seguano le regole già in vigore all’INPDAI e solo per le quote maturate dal 1.1.2003 si applichino le regole dell’INPS.Le aliquote di rendimento, per i due istituti, sono attualmente le medesime: la differenza tra i due sistemi deriva dalla diversità delle fasce di retribuzione pensionabile per cui, fino al massimale INPDAI (€ 143.105,00) i dirigenti maturavano una pensione più elevata rispetto a quella maturabile presso l’INPS. Viceversa, oltre tale massimale, è più vantaggiosa la rendita INPS, in quanto presso tale istituto non vi è un massimale.Non sono, ovviamente, modificati i diritti acquisiti di chi già è pensionato. L’ INPDAI ha tempestivamente emanato le prime istruzioni per il passaggio, con circolare del 27.12.2002, che di seguito riportiamo.Nulla cambia per gli adempimenti relativi al mese di dicembre 2002.Le novità riguardano il calcolo e versamento dei contributi dal gennaio 2003: da rilevare che, con una soluzione alquanto curiosa, le modalità di esposizione sul mod. DM 10 delle retribuzioni relative ai dirigenti sono stabilite con circolare INPDAI e non INPS.DIREZIONE CENTRALE DELLA PREVIDENZA Roma, dicembre 2002Prot. n. 146061 DEL 27 DICEMBRE 2002 CONFLUENZA DELL’INPDAI NELL’INPS. LEGGE FINANZIARIA 2003ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL’INPS PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALIPREMESSAL’articolo 42 del disegno di legge n.2300-bis – Legge Finanziaria 2003 – prevede la confluenza delle strutture e delle funzioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con effetto dal 1.1.2003.A decorrere dalla medesima data l’INPS subentrerà nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all’INPDAI ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i titolari di trattamenti pensionistici risulteranno automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).Al fine di assicurare la più agevole modalità di svolgimento della transizione l’INPDAI e l’INPS hanno convenuto di adottare le iniziative che vengono di seguito precisate e che avranno valenza a decorrere dal 1.1.2003 fino a nuove disposizioni.Si tratta, infatti, di prime istruzioni operative volte a garantire continuità all’azione amministrativa.POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIRIGENTI 1. NUOVE ISCRIZIONIA decorrere dal 1° gennaio 2003 le aziende industriali che assumeranno dirigenti dovranno denunciarne il rapporto di lavoro secondo le modalità proprie dell’INPS.La disposizione deve intendersi riferita non solamente ai dirigenti di prima nomina ma anche a quei soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI in quanto dirigenti presso aziende industriali, cessino il rapporto di lavoro in corso presso l’azienda ovvero instaurino un nuovo rapporto presso la stessa o altra azienda industriale. 2. DIRIGENTI ISCRITTII dirigenti iscritti all’INPDAI al 31.12.2002 risulteranno invece automaticamente assicurati alla gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata e saranno contraddistinti da una codifica informatica che ne individuerà la provenienza. 3. SOPPRESSIONE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVOPer effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 42 dell’emananda Legge Finanziaria 2003 le aziende dovranno determinare la misura dei contributi facendo riferimento all’intera retribuzione imponibile senza applicazione del massimale già previsto dall’art 3, comma7, del D.lgs.181/97. Resta invece confermato il massimale contributivo e pensionabile stabilito dall’art.2, comma 18, della Legge 335/95.Le aliquote contributive ai fini pensionistici rimarranno invariate sia per la quota a carico del dirigente che per quella a carico dell’azienda. 4. CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOIl comma 3, ultimo periodo, del citato articolo 42 conferma l’applicazione della normativa vigente presso l’INPDAI per le prestazioni non pensionistiche. Pertanto, per quanto riguarda gli aspetti contributivi, ciò comporta che il contributo dovuto al Fondo di Garanzia per il TFR resta fissato nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda imponibile.Tale disposizione opera nei confronti di tutti i dirigenti di aziende industriali compresi quelli che saranno assunti dall’1.1.2003 per i quali la contribuzione pensionistica è dovuta al F.P.L.D. VERSAMENTO E DENUNCIA DEI CONTRIBUTI 1. VERSAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI PAGA DICEMBRE 2002I pagamenti dei contributi relativi al periodo di paga dicembre 2002 e le relative denunce mensili dovranno essere effettuati entro il 16 del mese di gennaio 2003 (per le aziende che si avvalgono della trasmissione telematica del modello GV/EURO il termine di denuncia è spostato al 31 gennaio) utilizzando la modulistica in uso per INPDAI ed in particolare, quanto al versamento, il modello F24 – sezione altri enti – riportando, come di consueto, il codice ente 0002, i codici contributivi INPDAI, il codice di posizione INPDAI ed il periodo di riferimento.La denuncia mensile dovrà essere effettuata mediante invio (per via telematica oppure alla casella postale dedicata) del modello GV/EURO (che si ricorda essere solo modello di denuncia e non delega di pagamento) avendo cura di seguire le istruzioni di compilazione note. 2. VERSAMENTI RELATIVI AL PERIODO DI PAGA GENNAIO 2003 E SUCCESSIVI – PAGAMENTI CORRENTII versamenti dei contributi correnti relativi alle posizioni di tutti i dirigenti in forza alle aziende industriali debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 – sezione INPS – indicando il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già utilizzate per il versamento delle contribuzioni minori e specificando come causale contributo “DM10”.I contributi che devono essere versati con le modalità sopra indicate sono quelli che nella sezione INPDAI dell’F24 erano contraddistinti dai codici “SB e SC”.La denuncia mensile dei dati retributivi e contributivi relativa ai versamenti in argomento deve essere effettuata con modello DM10/2 in sostituzione del modello GV/EURO. MODALITA’ OPERATIVE:A)- Dirigenti già iscritti all’INPDAI alla data del 31.12.2002I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del previsto codice qualifica “3”; tale procedura sarà seguita per tutti i dirigenti indipendentemente dalla classe di appartenenza “CP”, “CM” e “RP”.Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS (32,70%).Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il codice tipo contribuzione “98” preceduto dalla qualifica “3” (398).Per l’esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente sull’imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione “M960” da indicare nel quadro B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura “Art.3 ter L.438/92 dirigenti ex INPDAI” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il massimale di cui all’art. 2 co. 18 della legge 335/95 è dovuto entro il massimale stesso.Dirigenti assunti ai sensi dell’art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica “3” seguito dal codice tipo contribuzione “92” (392), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto “R410”. Dirigenti operanti all’estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza socialePer i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali sull’aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica “3”, mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata una apposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C. Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano tramite Casse)L’importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M940” preceduto dalla dicitura “art.9bis l.1966/1991 dirigenti ex INPDAI” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95L’importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M941” preceduto dalla dicitura “Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.L’importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M942” preceduto dalla dicitura “Ctr. 2% Dlgs 579/95 dirigenti ex INPDAI” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge 135 del 23.5.97L’importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M970” preceduto dalla dicitura “Ctr. 10% L.135/97 dirigenti ex INPDAI” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzioneB)- Dirigenti assunti dalle aziende industriali a decorrere dal 01.01.2003.I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del nuovo codice qualifica “9”.Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la contribuzione IVS (32,70%).Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il codice tipo contribuzione “98” preceduto dalla qualifica “9” (998).Per l’esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del dirigente sull’imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il previsto codice “M950” da indicare nel quadro B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura “Art. 3 ter L. 438/92” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali opera il massimale di cui all’art. 2 co. 18 della legge 335/95 è dovuto entro il massimale stesso. Dirigenti assunti ai sensi dell’art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica “9” seguito dal codice tipo contribuzione “92” (992), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto “R410”.Dirigenti operanti all’estero nei Paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza socialePer i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10 punti percentuali sull’aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica “9”, mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice S189. Si precisa che dovrà essere utilizzata una apposita posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C. Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse, Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che transitano tramite Casse)L’importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M900” preceduto dalla dicitura “art.9bis l.1966/1991” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.Contributo solidarietà Decreto Legislativo 579/95L’importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice “M920” preceduto dalla dicitura “Ctr.10% Dlgs 579/95” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.L’importo del contributo di solidarietà del 2% a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice “M921” preceduto dalla dicitura “Ctr. 2% Dlgs 579/95” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione.Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla legge 135 del 23.5.97L’importo del contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il previsto codice “M930” preceduto dalla dicitura “Ctr. 10% L.135/97” e seguito dal numero dei dirigenti, dall’imponibile e dalla relativa contribuzione 3. VERSAMENTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI I versamenti dei contributi relativi ad anni precedenti al periodo della denuncia debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 – sezione INPS indicando come causale contributo “RC01” e come periodo di riferimento il mese e l’anno solare di riferimento.I contributi relativi a tale tipologia sono quelli corrispondenti ai codici già INPDAI “SA” e “SC” con il relativo anno di riferimento.La denuncia dei dati retributivi e contributivi deve essere effettuata con modello DM10V in sostituzione del modello GV/EURO.Il modello DM10V va compilato secondo le indicazioni che seguono.Per le retribuzioni relative ad anni pregressi, e riguardanti la sezione già INPDAI “SA”, devono essere indicati nei quadri B-C:nel primo rigo in bianco , il codice BQ25, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo IVS e dall’importo dei contributi dovuti;nel secondo rigo in bianco, il codice BQ26, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo dello 0,40% destinato al TFR e dall’importo dei contributi dovuti.nel terzo rigo in bianco, il codice CC24, seguito dal numero dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate al contributo di solidarietà, di cui alla sezione gia’ INPDAI “SC”, e dall’importo dei contributi dovuti. 4. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DI NATURA PARTICOLARE Per le sole contribuzioni di natura particolare, il versamento deve ancora essere effettuato utilizzando la sezione INPDAI dell’F24, mantenendo il codice 0002 per l’individuazione dell’Ente e il codice posizione azienda INPDAI.Le causali contributo sono quelle utilizzate fino al 31/12/2002 corrispondenti ai codici usati nella sezione “F” del modello GV/EURO.Si precisa che il mantenimento della sezione INPDAI nel modello F24 è provvisoria e che successivamente tutti i codici in uso verranno inseriti nella sezione INPS. Per le disposizioni in tal senso si rimanda a successiva circolare. IL DIRIGENTE GENERALE(Dr.ssa M. Paola Di Giorgio)
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