Il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dall’articolo 116 della legge 388/2000 continua ad aver bisogno di messe a punto e interpretazioni. A poche settimane dalla nota ministeriale in materia di sanzioni sul collocamento (cfr. circolare UNICAAF n. 43/2003) interviene ora l’INPS con la circolare n. 74 del 10-4- 2003.In un primo tempo sia il Ministero del lavoro (circolare n. 12/2001) sia l’INPS (circolare n.110/2001 ) avevano ritenuto che la simulazione del rapporto di lavoro subordinato rientrasse, ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio, nell’ambito dell’evasione contributiva.A seguito del notevole contenzioso in materia, l’INPS ha modificato la propria linea di condotta prendendo atto che lo spirito del legislatore è stato quello di accentuare l’effetto punitivo a fenomeni a maggiore pericolosità sociale, avendo a riferimento la classica evasione contributiva, quale l’utilizzo di lavoratori in nero o l’erogazione di emolumenti non assoggettati a prelievo.A sostegno di questa tesi l’Istituto richiama il fatto che in questi casi sono “effettuate una serie di denunce e registrazioni obbligatorie delle quali l’Istituto, non solo ne è a conoscenza, o può venirvi a conoscenza in sede di accertamento ispettivo, ma è l’Organo che autorizza l’iscrizione e conseguentemente chiede il pagamento dei contributi”.Come si può notare, anche se non è citato esplicitamente, sembra che l’Istituto si riferisca ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, visto che le modalità sopra riportate non corrispondono a quelle del lavoro occasionale.La conclusione è però abbastanza ampia in quanto l’Istituto “ritiene che in tutti i casi in cui si proceda, anche a seguito di accertamento ispettivo, alla trasformazione del rapporto di lavoro, non possa configurarsi la fattispecie dell’evasione, e, conseguentemente, per la determinazione delle sanzioni, deve farsi riferimento alla lettera a) del comma 8 del già citato articolo 116”. Ricordiamo che in questo caso la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali con un massimo del 40% in caso di evasione contributiva la sanzione è pari al 30% su base annua con un massimo del 60%.La nuova interpretazione è applicabile a tutti i crediti accertati dal 1-10-2000, indipendentemente dal periodo cui si riferisce l’inadempienza. In questo caso le Sedi INPS provvederanno al ricalcolo delle sanzioni, procedendo eventualmente al rimborso delle maggiori somme già versate.Le situazioni accertate in epoca anteriore, e che risultavano ancora in essere al 30-9-2000, rientrano nella precedente legge 662/1996.
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