Il 6/9/2002 il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto Legge 195/2002, che alleghiamo, con cui disciplina la sanatoria a favore dei lavoratori extracomunitari che sono stati coinvolti irregolarmente in Italia attraverso forme di lavoro subordinato.Il provvedimento riguarda tutte le imprese che hanno occupato irregolarmente per almeno i tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge 189/2002 (e quindi almeno dal 10/06/2002) lavoratori extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno e a cui intendano proporre un contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato ma non inferiore all’anno. La presentazione della dichiarazione di emersione dovrà essere effettuata dal datore di lavoro o da persona da questo delegata in forma scritta ( che dovrà inoltre esibire un documento di riconoscimento del delegante, come precisato dalla circolare n.14 del 9/9/2002 del Ministero dell’Interno) presso un ufficio postale, entro il 10 ottobre 2002 (30 giorni dall’entrata in vigore della legge 189/2002), utilizzando gli appositi kit di colore celeste, come ampiamente pubblicizzato in questi giorni da tutti gli organi di informazione. La presentazione della dichiarazione all’ufficio postale deve essere effettuata contestualmente al versamento del contributo forfettario di 700 euro (a cui si aggiungono 100 euro per le spese istruttorie) per ogni lavoratore regolarizzato e deve contenere a pena di inammissibilità (ex c.2 art.1) :a) i dati identificativi dell’imprenditore o della società o del suo legale rappresentante;b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;c) l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego;d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento (applicato per gli altri lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro). Entro 70 giorni (60 + 10 ex c. 4 e 5 art.1) la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, una volta verificata l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e accertata la mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per far stipulare il contratto di soggiorno (ex art. 6 L.189/2002) e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno annuale.Il rilascio del permesso di soggiorno comporta contestualmente la revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dello straniero, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Tale revoca è operante automaticamente senza richiedere l’apposito provvedimento del Prefetto; nei trenta giorni previsti per la regolarizzazione non possono comunque essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori oggetto della presente normativa (c.1e2 art.2).Non potranno però essere regolarizzati i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dalla mancanza del permesso di soggiorno o che siano soggetti ad un provvedimento restrittivo della libertà personale (c.8 art.1). E’ molto probabile che il datore di lavoro venga a conoscenza di questi fatti ostativi soltanto al momento della convocazione da parte della Prefettura. Per quanto riguarda le cooperative di lavoro sembra abbastanza chiaro, anche se manca la conferma ministeriale, che la regolarizzazione debba avvenire come dipendenti e non come soci in quanto per tali lavoratori non possono essere stati esperiti gli adempimenti formali per l’ammissione (domanda, delibera del consiglio di amministrazione, iscrizione a libro soci ecc.). Ovviamente nulla vieta che una volta firmato il contratto presso la Prefettura si possa procedere all’ammissione. Coloro che presenteranno correttamente la dichiarazione per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari, ai sensi della presente normativa, non potranno essere puniti per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e per quelle di carattere finanziario, compiute prima dell’entrata in vigore del presente Decreto Legge, in relazione ai lavoratori regolarizzati (c.6 art.1). In chiusura si fanno presenti alcuni aspetti non definiti dall’attuale normativa, sui quali ci proporremo con una seconda circolare una volta acquisiti elementi di certezza:- La norma prevede la non punibilità delle violazioni collegate al coinvolgimento irregolare dei lavoratori extracomunitari compiute prima dell’entrata in vigore del D.L. 195/2002; quali conseguenze per il periodo dal 10 settembre al momento della regolarizzazione?- Viene previsto un contributo forfettario di 700 euro a copertura dei tre mesi lavorativi fino al 10 giugno; che contributi sono previsti per i periodi precedenti? ( sull’argomento il Ministero si è già riservato di pronunciarsi).- Quali ulteriori adempimenti deve effettuare il datore di lavoro una volta proceduto a quelli di regolarizzazione previsti dal D.L. 195/2002, in attesa di essere convocato dall’Ufficio Territoriale del Governo per la stipula del contratto di lavoro, del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno? (A questo proposito l’INAIL, con circolare n. 58 del 10-9-2002 riferita alla regolarizzazione di colf e badanti, ha precisato che la denuncia nominativa assicurati – DNA – deve essere inviata entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno).
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