Con nota del 6-9-2002 l’INAIL interviene sulle norme di riassetto del settore agricolo introdotte dal decreto n. 228 del 18-5-2001 (cosiddetta “legge di orientamento”).Una delle innovazioni introdotte dalla normativa riguarda la connessione all’attività agricola delle “attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata…”. La direzione dell’Istituto, dopo aver richiamato la precedente lettera del 19-3-2002 e la circolare INPS n. 34/2002, ribadisce che per essere considerate connesse le attività devono essere esercitate “dallo stesso imprenditore agricolo mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola”. La nota conclude quindi che a queste condizioni la fornitura di servizi da parte d’impresa agricola in favore di altre imprese agricole e non (e anche a non imprenditori) è considerata attività connessa e, conseguentemente, da assoggettare al regime del Titolo II del citato T.U.Intervenendo su uno dei problemi più dibattuti in questi mesi (l’utilizzo di macchine e personale normalmente impiegati nell’attività agricola), la direzione generale esamina un caso specifico. “…si ritiene che, agli effetti di cui trattasi, l’esercizio di macchine agricole per conto terzi sia da considerare attività connessa quando costituisca il ‘contenuto’ di un servizio fornito dall’impresa agricola … mediante l’utilizzo prevalente di macchine e personale normalmente impiegati nell’attività agricola. A titolo di esempio, si cita il caso dell’impresa agricola che provvede all’aratura di terreni appartenenti a terzi … utilizzando prevalentemente macchine e personale normalmente impiegati nell’attività agricola principale. Sempre ai citati effetti, si ritiene utile, infine, evidenziare che la fornitura a terzi … della sola macchina agricola costituisce ‘fornitura di beni’ e, in quanto tale, rientra tra le attività connesse, purché sussistano i presupposti applicativi individuati dalla normativa in esame, sopra indicati”.Da punto di vista operativo la nota ribadisce la competenza primaria dell’INPS in materia e la necessità, in attesa di istruzioni operative da parte di quest’ultimo Istituto, di verificare congiuntamente le singole situazioni in sede locale. Anche se non contiene particolari novità rispetto a quanto affermato dalla legge, la nota in esame è comunque interessante in quanto ribadisce la possibilità per le imprese agricole, ovviamente comprese le cooperative, di fornire a terzi beni e servizi mantenendo l’inquadramento previdenziale (INPS e INAIL) nel settore agricolo. Per quanto riguarda l’utilizzo di macchine e personale le interpretazioni ufficiali fino ad ora emanate sono state piuttosto vaghe.Si pone infatti il problema se tali mezzi o personale devono essere effettivamente utilizzati nell’attività normale o possono essere specificamente dedicati a quella di servizi. In pratica è necessario chiarire se un’azienda che ha un certo parco macchine può dedicarne una, magari con un dipendente, esclusivamente per l’attività connessa, ovviamente nel presupposto che l’attività normale necessiti di quel tipo di macchina e di personale dipendente.Come sempre in questi casi, in attesa di conoscere la posizione ufficiale degli Istituti, è necessario mantenere un criterio di prudenza e quindi utilizzare mezzi e personale comunque impiegato nella normale attività.
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