Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 50 del 20/09/2002 con la quale cerca di dare soluzione alle numerose incertezze legate alla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari a seguito del D.L. 195/2002 (alcune problematiche erano state anche da noi evidenziate nella precedente circolare Unicaaf n. 62/2002).Molto importante diventa la precisazione che il contratto di soggiorno decorre dalla entrata in vigore del Decreto Legge 195/2002 e della legge 189/2002 (10 settembre 2002); e che “da tale data decorreranno tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti, tra cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali, così come tutti gli altri obblighi legati allo svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato, a decorrere dalla data del 10 settembre 2002, a pagare i relativi contributi previdenziali e i premi assicurativi” (adempiendo alla registrazione a libro matricola, con elaborazione del relativo cedolino paga per il mese di settembre ed il versamento entro il 16 ottobre dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali assieme a quelle degli altri lavoratori). Per la busta paga di settembre bisognerà ricordarsi di scorporare, ai fini contributivi, i primi dieci giorni già coperti dai 700 euro di contribuzione forfettaria versati con la domanda di regolarizzazione, mentre la trattenuta irpef dovrà riguardare tutta la retribuzione del mese. Non è ancora chiaro se negli obblighi si debba comprendere anche le comunicazioni all’INAIL ed al Centro per l’impiego che risulterebbero comunque fuori termine e sulle quali riteniamo sia più prudente per il momento soprassedere. L’INAIL con circolare n. 58 del 10-9-2002, peraltro riferita alla sanatoria per colf e badanti, ha precisato che il DNA dovrà essere inviato entro 24 ore dalla stipula del contratto in Prefettura.Gli altri aspetti della circolare sono qui di seguito sintetizzati: Viene ribadito che la regolarizzazione è possibile solo per i rapporti di lavoro che erano già in essere almeno dal 10-6-2002 e che si sono svolti con continuità fino alla data di entrata in vigore del D.L. 195/2002. Viene inoltre ribadito che per la parte di rapporto di lavoro eventualmente iniziata prima del 10 giugno dovranno essere corrisposti successivamente i contributi previdenziali e gli interessi nella misura e con le modalità che il Ministero deve ancora definire. Anche se il DL 195 non prevede l’obbligo di assicurare al lavoratore straniero una retribuzione minima, il Ministero precisa che possano essere stipulati contratti a part-time il cui orario di lavoro non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali (o a quello minimo indicato dal CCNL applicato se superiore). Viene precisato che la regolarizzazione vale anche per i lavoratori coinvolti a tempo determinato su imprese agricole purchè la durata del contratto sia almeno di 12 mesi (non è però chiaro come ciò possa conciliarsi con la normativa speciale esistente in agricoltura). Viene ribadito che i datori di lavoro potranno trattenere mensilmente dalla retribuzione del lavoratore interessato una somma massima pari ad un terzo di quanto dovuto per spese legate alla fornitura dell’alloggio (ex art.2, com.10, D.L. 195). Viene sospesa l’erogazione del libretto di lavoro, essendo in procinto di emanazione la procedura che abroga la relativa disciplina. Vengono date disposizioni per l’organizzazione dello “sportello polifunzionale” all’interno delle quali opereranno anche le Direzioni provinciali del lavoro con mansioni definite dalla presente circolare. L’ultima precisazione riguarda il datore di lavoro impossibilitato a presentarsi all’U.T.G. che potrà delegare un suo rappresentante attraverso una procura in carta semplice non autenticata accompagnata da un suo documento di riconoscimento o relativa fotocopia. Pur puntualizzando che la DPL non dovrà effettuare verifiche sulla capacità economica, sulle esigenze del datore di lavoro e sulle caratteristiche dell’alloggio offerto, la circolare precisa che gli uffici preposti dovranno porre attenzione ai casi che sollevino dubbi sull’effettività dei rapporti di lavoro. Segnaliamo che sono molte le imprese contattate per regolarizzare lavoratori sconosciuti alle stesse. Le sanzioni in questi casi sono molto pesanti trattandosi di dichiarazione infedele.
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