Con la circolare UNICAAF n. 56 avevamo dato notizia degli interventi governativi in materia di credito d’imposta ex articolo 7 della Legge 388/2000 a seguito dell’emanazione del DL 138/2002 e di due successivi decreti ministeriali (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1-8-2002, pubblicato nella GU del 6-8-2002, n. 183 e il Decreto interdirigenziale dell’1-8-2002, pubblicato nella GU del 6-8-2002, n. 183).La fissazione di un tetto di spesa per l’anno 2002 relativo a tale credito e la contestuale comunicazione che il tetto era stato raggiunto aveva fatto temere che non fosse più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’anno 2002.Il comunicato stampa del ministero ha chiarito che il credito d’imposta utilizzato per i mesi da luglio 2002 in avanti può essere restituito entro il 16.09.2002 senza applicazione di sanzioni e interessi. L’importo deve essere indicato nella sezione erario del mod. F24 utilizzando il medesimo codice tributo, nella colonna importi a debito. La circolare n. 73 del 2-9-2002 e un successivo comunicato stampa chiariscono che il credito d’imposta spetta per gli incrementi relativi ad assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2002 e, comunque, solo fino alla mensilità di giugno .Non è quindi possibile continuare ad utilizzare il credito d’imposta per i restanti mesi dell’anno 2002. Per il Ministero le assunzioni effettuate dall’1-7-2002, anche se entro il giorno 8 del mese, non usufruiscono del credito di imposta. La circolare precisa che si perviene a tale conclusione in quanto “il momento in cui deve considerarsi realizzato il presupposto per la maturazione del credito d’imposta è costituito dall’incremento della base occupazionale calcolato alla fine di ciascun mese di riferimento”. Per le assunzioni effettuate nel mese di luglio la concreta verifica dell’incremento occupazionale avviene il 31 luglio durante il quale opera il blocco del credito d’imposta stabilito dal decreto interdirigenziale dell’1-8-2002. Meno chiara è la questione relativa alla nuova procedura per ottenere il credito d’imposta (l’articolo 1 comma 2 del decreto ministeriale prevede che, per le assunzioni effettuate dall’8-7-2002, i datori di lavoro interessati, prima dell’assunzione, devono presentare istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate). Occorre tenere presente che questa procedura è stata prevista quando non era stato accertato l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per il 2002. Di conseguenza per il Ministero questa nuova procedura sarà utilizzabile per l’anno 2003. Anche se non è detto esplicitamente sembra che le assunzioni effettuate dall’1-7-2002 non possano essere considerate ai fini del credito d’imposta per l’anno 2003. Il Ministero, infatti, non ha predisposto la procedura telematica di invio e ha chi presenta istanza con raccomandata risponde negativamente.Su questo tema in particolare sarà quindi necessario attendere ulteriori chiarimenti ministeriali.
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