E’ stato definitivamente convertito il legge, con modifiche il DL n. 108 dell’11-7-2002 (Legge n. 172 del 31-7-2002 – GU n. 187 del 7-8-2002). Il decreto contiene le seguenti proroghe di trattamenti di mobilità già in essere per lavoratori di:Aziende già operanti in aree nelle quali siano stati approvati strumenti di programmazione negoziata, appaltatrici di lavoro presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico con organico di almeno 300 lavoratori.Aziende operanti nel settore tessile ubicate nei territori di cui all’obiettivo 1.Aziende operanti nel settore della sanità privata, con organico superiore a 1500 unità lavorative, operanti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2. Il Ministero del lavoro è autorizzato a limitate proroghe di trattamenti di CIGS per aziende al cui capitale partecipano finanziarie pubbliche. In caso di revoca della CIGS da parte del Ministero del lavoro non derivante da comportamenti illegittimi dei lavoratori, i beneficiari non sono tenuti alla restituzione delle indennità ricevute. E’ stata definitivamente approvata la proroga, fino al 31-12-2002, della facoltà di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per riduzione di personale da datori di lavoro non soggetti alla legge 223/1991 in materia di mobilità. I lavoratori licenziati tra l’1-1-2002 e l’8-8-2002 (data di entrata in vigore della legge di conversione) sono iscritti d’ufficio nelle liste d mobilità. Per i licenziamenti avvenuti in data successiva il diritto deve essere esercitato dal lavoratore entro 60 giorni dalla comunicazione di licenziamento. (Cfr. circolare UNICAAF n. 45/2002). E’ prorogato fino al 31-12-2002 il termine entro il quale le regioni possono assumere LSU. Il decreto ha poi fornito una interpretazione autentica dell’articolo 3 comma 1 lettera c) del DLGS 368/2001 (divieto di assunzione a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine).Con l’interpretazione in oggetto il divieto non si applica alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà per evitare o ridurre le eccedenze di personale ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del DL 148/1993 (convertito dalla Legge 236/1993).
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