Circolare 9.2002

La disciplina in merito contribuzione sulle ferie non godute “inventata” dall’INPS ha suscitato notevoli perplessità negli operatori del settore. E’ stato infatti creato un sistema di notevole complessità che porta vantaggi modestissimi alle casse dell’Istituto.A riprova di questo giudizio negativo l’ INPS, con circolare n. 15 del 15-1-2002, è dovuto ritornare sulla questione per fornire ulteriori precisazioni operative. La maggiore novità riguarda comunque la proroga degli adempimenti relativi al 1999 che possono essere effettuati entro il 16-4-2002 (DM10 relativo a marzo 2002). Il testo della circolare è infatti il seguente: “Atteso il carattere innovativo delle presenti istruzioni, si precisa che ove l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi alle ferie disciplinate con la circolare n. 186/1999 non sia stato assolto con la denuncia del mese di luglio 2001 e le ferie stesse non siano state ancora fruite, l’obbligo contributivo dovrà essere assolto entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare”. In primo luogo l’INPS ribadisce che, in presenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute e la relativa collocazione temporale dei contributi coinciderà con il termine indicato nella normativa di riferimento. Per agevolare il godimento delle ferie, il termine legale o contrattuale può essere differito con accordi, regolamenti aziendali o pattuizioni con conseguente spostamento dell’obbligo contributivo. In assenza di disposizioni contrattuali ovvero di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali, la scadenza dell’obbligazione contributiva è fissata al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. In pratica il conteggio delle ferie non godute relative all’anno 2000 deve essere effettuato al 30 giugno 2002. La valorizzazione dei contributi avverrà con la busta paga e il DM10 del successivo mese di luglio, il pagamento dei contributi sarà effettuato il 16-8-2002.L’importo del compenso ferie dovrà essere inserito nella voce “ALTRE COMPETENZE” del modello CUD e del modello 770 semplificato (ex quadro SA del modello 770) relativo all’anno nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva. Successivamente, al momento della corresponsione del compenso, ad esempio, per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, sarà assoggettata a contribuzione solo l’eventuale differenza di importo rispetto a quanto già sottoposto al prelievo previdenziale. Dopo queste premesse, che ribadiscono quanto già affermato in precedenza, la circolare n. 15, a parziale modifica delle istruzioni contenute nella circolare n. 186/1999 (che prevedevano in ogni caso il ricorso alla procedura di vigilanza) stabilisce nuove modalità di recupero dei contributi. Ferie fruite nello stesso anno in cui è stato assolto l’obbligo contributivo ovvero in quello successivo ma prima della trasmissione dei dati relativi al modello 770 semplificato (30 giugno 2002)In questo caso potrà essere adottata una delle seguenti procedure:• recupero contributi nel quadro “D” del mod. DM10. I datori di lavoro:- assoggetteranno a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), attribuendo detta retribuzione allo stesso periodo di paga;- porteranno a conguaglio nel quadro “D” del mod. DM10/2 l’importo dei contributi versati relativi al compenso sostituivo divenuti indebiti, utilizzando il codice L480 preceduto dalla dicitura “REC. CONTR. FERIE”;- indicheranno, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del mod. DM10/2, l’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi oggetto di recupero con il codice L480, contrassegnadolo con i seguenti codici di nuova istituzione: “ H400” preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”, se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell’anno solare in corso; “ H401” preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”, se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell’anno solare precedente. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “CONTRIBUTI DOVUTI”.Ovviamente, essendo divenuta indebita la contribuzione sul compenso ferie, lo stesso non dovrà essere riportato nella voce “Altre competenze” del CUD e del 770 semplificato, mentre la retribuzione riferita al periodo di fruizione delle ferie sarà collocata tra le “competenze correnti” del CUD e del 770 dell’anno in cui le stesse vengono fruite.• procedura di “decontribuzione” diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie. I datori di lavoro:- assoggetteranno a contribuzione la retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l’importo riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione;- attribuiranno, comunque, l’intera retribuzione corrisposta al periodo di paga nel quale le ferie vengono fruite;- ove l’operazione di decontribuzione venga effettuata l’anno successivo a quello in cui è stata versata la contribuzione sul compenso ferie dovrà essere riportato, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del mod. DM10/2, l’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi, contrassegnadolo con il previsto codice “D000” (importo che ha determinato la diminuzione dell’imponibile dell’anno in corso, ma di competenza dell’anno precedente). Ovviamente, essendo divenuta indebita la contribuzione sul compenso ferie, lo stesso non dovrà essere riportato nella voce “Altre competenze” del CUD e del 770 semplificato, mentre la retribuzione riferita al periodo di fruizione delle ferie sarà collocata tra le “competenze correnti” del CUD e del 770 dell’anno in cui le stesse vengono fruite.L’adozione del criterio della decontribuzione è consentito ove il regime di contribuzione sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale è stato assolto l’obbligo contributivo sul compenso ferie e purchè la riduzione dell’imponibile non incida sul rispetto del minimale giornaliero.Sono abbastanza evidenti sia la laboriosità della procedura prevista nella prima ipotesi (peraltro già nota) che i vincoli della seconda. Segnaliamo comunque che la data limiti indicata (30 giugno dell’anno successivo) può consentire di intervenire sul Modello 770, ma non sul CUD che deve essere consegnato entro il 31 marzo. Ferie fruite successivamente alla trasmissione dei dati relativi al modello 770-semplificato (30 giugno 2002)In tale ipotesi l’importo del compenso ferie avrà trovato collocazione nel quadro “Altre competenze” del CUD e del mod. 770. Pertanto, per il recupero dei contributi sul compenso ferie dovrà essere utilizzata la procedura DM10/V. Inoltre, essendo stato già trasmesso il mod. 770 con l’indicazione del compenso ferie, è necessaria una apposita comunicazione di rettifica attraverso il mod. SA/RETT, con la quale viene modificata la voce altre competenze riferita al compenso ferie. Le interpretazioni sulla materia intervenute negli ultimi tempi sono le seguenti:- lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 6/PS/60985 del 14 maggio 1998;- circolare INPS n. 134 del 23 giugno 1998;- circolare INPS n. 186 del 7 ottobre 1999.- messaggio n. 101 del 13 giugno 2001

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