La legge finanziaria 2002 ha stabilito che i lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese con meno di 15 dipendenti dall’1-1-2002 non possono iscriversi alle liste di mobilità e di conseguenza le imprese che li assumono non possono godere degli sgravi contributivi previsti dalle legge 223/1991. Con messaggio n. 227 dell’1-2-2002 l’INPS ha chiarito che le imprese che avevano assunto entro il 31-12-2001 i lavoratori in oggetto continuavano a godere degli sgravi contributivi.Rimaneva una riserva sulla possibilità di usufruire degli sgravi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro durante l’anno 2002 e in caso di assunzione nel 2002 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità entro il 31-12-2002.Con il messaggio n. 298 del 4-6-2002 l’Istituto ha sciolto positivamente la prima riserva:“… Questa Direzione ritiene che … l’azienda che abbia proceduto ad assunzioni entro il 31.12.2001 ed abbia trasformato i rapporti di lavoro dopo tale data possa godere sia dei benefici contributivi connessi all’assunzione a tempo determinato sia di quelli derivanti dalla trasformazione del rapporto originario, non essendovi alcuna soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro instaurati con il medesimo lavoratore.”Sul secondo punto invece non sono ancora stati forniti ulteriori chiarimenti.
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