Circolare 41.2002

La Legge 193/2000 ha introdotto diverse norme per favorire l’ attività lavorativa dei detenuti, anche se non tutti i punti potevano essere giudicati positivamente. Come spesso accade negli ultimi anni, il provvedimento delinea i principi e necessita di decreti attuativi. Soltanto ora il quadro è stato completato da:• DM del 9-11-2001 pubblicato sulla GU n. 119 del 23-5-2002• DM n. 87 del 25-2-2002 pubblicato sulla GU n. 107 del 9-5-2002 (già segnalato sul n. 5 di Terzo Settore) Per chiarezza esaminiamo le linee di intervento della Legge 193 integrate con quanto previsto dai citati decreti. La prima innovazione della Legge 193 ha riguardato le cooperative sociali. L’articolo 4 della Legge 381/1991, che definisce le categorie di soggetti svantaggiati, ha subito le seguenti modifiche:• La dizione “ex degenti di istituti psichiatrici” è stata sostituita con “ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari”;• La dizione “i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 354/1975” è stata sostituita con “le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge 354/1975”. La legge ha poi modificato il 3° comma dello stesso articolo e ha introdotto un comma 3-bis. In pratica per i soggetti svantaggiati indicati sopra (ex degenti di ospedali psichiatrici e detenuti) lo sgravio contributivo non è totale come per gli altri soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 4 dalla legge 381 ma determinato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia. L’unica nota positiva di questo capitolo è che lo sgravio si applica per un ulteriore periodo di sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione.A quasi due anni di distanza dall’approvazione della Legge 193 è stato pubblicato (il 23 maggio) il relativo decreto (datato 9-11-2001).Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all’esterno, sono ridotte dell’80%, sia per quanto attiene allaquota a carico dei datori di lavoro, sia per quella a carico dei lavoratori. Lo sgravio opera per il triennio 2000-2002, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5).Come si può immediatamente notare il provvedimento presenta notevoli problemi: • la riduzione dei contributi non è più totale ma “soltanto” dell’80%• anche i lavoratori avranno quindi una trattenuta in busta paga (circa dell’1,8%) • il provvedimento è retroattivo all’1-1-2000 e vale fino al 31-12-2002Questo comporta notevoli problemi per le cooperative che hanno già conteggiato i contributi con lo sgravio totale e chiuso il bilancio 2000, e probabilmente anche 2001. Sarà problematico, se non impossibile, il recupero dei contributi per i lavoratori già cessati.Oltre al ritardo nell’emanazione del decreto, suscita perplessità la stessa data di validità del provvedimento. La legge 193 infatti è entrata in vigore il 28-7-2000 e fino a tale data era in vigore il testo originale della legge 381.Un’ultima considerazione, negativa, deve essere riservata al limite massimo di sgravio: come potranno fare le cooperative a definire i costi se lo sgravio è subordinato alla disponibilità dei fondi stanziati dal decreto? Sarà necessario attendere le istruzioni dell’INPS per l’esposizione dei dati sui modelli DMAG (per il settore agricolo) e DM10 (per tutti gli altri settori).Riteniamo, e non sembri una semplice difesa dalla scarsa lungimiranza del provvedimento, che se i soggetti svantaggiati interessati al provvedimento possono essere certificati anche per altre situazioni di svantaggio (ad esempio in relazione a situazioni di tossicodipendenza, alcolismo, invalidità ecc.) si potranno utilizzare queste ultime per godere dello sgravio totale dei contributi. L’articolo 2 della Legge 193 ha poi stabilito che lo sgravio contributivo, ora definito dell’80%, è esteso ai detenuti o internati impiegati da imprese pubbliche e private che organizzino unità produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari. Queste attività dovranno essere regolate da convenzioni con l’amministrazione penitenziaria. Il trattamento retributivo dei detenuti o internati non può essere inferiore a quello previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario. Si può notare che in questo caso non è previsto il rispetto dei minimi previsti dai CCNL.Queste attività possono essere organizzate anche da soggetti diversi dalle cooperative sociali purché si tratti di imprese. Occorre anche sottolineare che non tutte le attività godono dello sgravio contributivo ma soltanto quelle all’interno degli istituti penitenziari. Il terzo intervento previsto dagli articoli 3 e 4 della 193, sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti, è stato reso operativo dal citato DM 87/2002.A decorrere dal 28-7-2000, data di entrata in vigore della legge 193, le imprese che assumono detenuti o internati in istituti penitenziari o ammessi al lavoro esterno hanno diritto un credito di imposta di euro 516,46 per ogni mese e per ogni lavoratore assunto a tempo pieno. In caso di assunzione a tempo parziale il credito è ridotto in proporzione.Per godere del beneficio devono essere rispettate alcune condizioni.• I lavoratori dovevano essere detenuti o internati alla data del 28-7-2000. Il tenore letterale del testo che prosegue con “ovvero sono ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge 26-7-1975 n. 354…” può pensare che il beneficio spetti anche per tutti coloro che sono ammessi al lavoro esterno anche se non detenuti alla data. E’ auspicabile che questa interpretazione trovi conferma da parte dei ministeri competenti, in primo luogo giustizia ed economia. In caso contrario si tratterebbe di un provvedimento di scarsa utilità.• L’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro subordinato per almeno 30 giorni, quindi anche a tempo determinato. Non vengono menzionati i soci-lavoratori di cooperativa e questo potrebbe comportarne l’esclusione, almeno fino all’applicazione della Legge 142/2001 attraverso l’adozione del regolamento. Ricordiamo che la Legge 142 è entrata in vigore nel maggio 2001 e fino a tale data non poteva essere applicata.• Ai lavoratori in questione deve essere corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai CCNL. Anche in questo caso si pone un problema di interpretazione per le cooperative visto che il l’articolo 2 del CCNL 8-6-2000 prevede la possibilità di erogare, a particolari condizioni, salari di ingresso ai lavoratori svantaggiati.Il beneficio spetta per un ulteriore periodo di sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione.Lo stesso credito d’imposta spetta per le imprese che svolgono attività di formazione a favore di detenuti o internati in istituti penitenziari o ammessi al lavoro esterno, a condizione che al termine dell’attività si proceda all’assunzione, oppure di imprese che svolgono formazione in funzione di attività lavorative gestite in proprio dall’amministrazione penitenziaria. In tutti i casi le imprese non devono avere stipulato convenzioni con gli enti locali aventi per oggetto attività formativa. Questo divieto non è ben chiaro nella formulazione (riguarda tutte le attività formative o soltanto quelle rivolte a detenuti o internati?) e negli intenti.Gli sgravi, sia per assunzione che per attività formative, sono • utilizzabili come credito di imposta (deve però essere definito il codice da indicare nel modello F24)• non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP• sono cumulabili con altre agevolazioni.Questa agevolazione di fatto ha scadenza al 31-12-2002 in quanto è concessa “fino a concorrenza di euro 2.065.827,60 per il triennio 2000-2002”. Poiché i ministeri competenti sono chiamati a un costante monitoraggio per evitare il superamento dello stanziamento sembra di capire che i gli ultimi a utilizzarlo possano essere esclusi. Non appena a conoscenza dei codici tributo da utilizzare potranno essere posti a compensazione i crediti di imposta anche per le assunzioni effettuate prima dell’emanazione del decreto. Per concludere l’esame della legge 193 occorre ricordare che l’articolo 5, modificando l’articolo 20 della legge 354/1975, ha dato la possibilità alle amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, tra i quali le cooperative sociali, per fornire opportunità di lavoro a detenuti e internati. La legge 193 si è dimostrata forse più complessa di quanto potesse apparire al momento della pubblicazione. I decreti ministeriali apparsi in questi giorni sulla gazzetta ufficiale hanno sciolto soltanto in parte i dubbi che il provvedimento aveva suscitato. Saranno quindi necessari ulteriori interventi di chiarimento: le distorsioni invece possono essere sanate soltanto da un nuovo provvedimento di legge. Segnaliamo inoltre che con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 182 del 11/06/2002 è stato istituito il codice tributi per il credito d’imposta per l’assunzione di detenuti: il codice è “6741”, denominato “Credito d’imposta – agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Art. 1 del decreto interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87”.

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