In primo luogo la circolare INPS n. 119 del 26-6-2002 riepiloga alcune questioni generale sulla sospensione dei contributi a seguito della BSE.• Sono stati interessati al provvedimento gli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione, dei commercianti all’ingrosso e al dettaglio di carni che siano stati colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla BSE.• I contributi oggetto di sospensione, e quindi, di successivo recupero, riguardano i periodi contributivi compresi tra il 15 febbraio 2001 e il 15 dicembre 2001. Per quanto riguarda quindi i datori di lavoro che operano con il sistema DM10/2, la sospensione ha interessato i periodi di paga da “gennaio 2001” a “ottobre 2001”• Il recupero del credito in questione avviene senza addebito di sanzioni, interessi o altri oneri, a decorrere dal 1-1- 2003. Poiché il giorno indicato è festivo, la scadenza del termine è prorogata al 2 gennaio 2003. Il recupero dei contributi avverrà in 50 rate mensili, uguali e consecutive, a decorrere dal 2 gennaio 2003 e durerà, quindi, fino al 1° febbraio 2007 senza alcun onere aggiuntivo. Il mancato pagamento delle rate alle scadenze stabilite comporta l’applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi (da calcolare a decorrere dalla scadenza della singola rata sino alla data del pagamento). L’eventuale pagamento di somme prima dell’inizio della rateazione è considerato dall’INPS come versamento in conto del dovuto e sarà detratto dall’importo delle prime rate. Le Aziende che non hanno ancora presentato all’INPS i modelli DM per il periodo in oggetto dovranno provvedervi entro il termine previsto per il pagamento della prima rata (2-1-2003).Le modalità di compilazione dei modelli DM10/2 sono le seguenti:- compilare i quadri “B-C” del mod.DM10/2, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;- compilare il quadro “D” con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale B (rigo 57);- determinare l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi;- calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro “D” a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;- esporre tale differenza (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro “D”, facendola precedere dal codice “N938″ e dalla dicitura “contr. sosp. (BSE) ex D.L. n. 8/2001”;- effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro “D” e riportare il totale nel rigo “57” (totale B);- effettuare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod. DM 10/2 e riportare la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo “57”;- presentare alla Sede competente la denuncia DM10/2 con saldo a proprio credito per le operazioni di rimborso o compensazione secondo le vigenti modalità, ovvero con saldo zero.Le denunce riferite al periodo sospeso potranno essere presentate anche in Lire.I modelli che siano già stati presentati completi del codice N938, a nostro avviso, non devono essere ripresentati. In caso di presentazione tempestiva, ma senza il citato codice, è consigliabile rivolgersi alla sede INPS competente per concordare le procedure. Il versamento delle rate dovrà avvenire utilizzando il modello F24 (sezione INPS, causale contributo DSOS).Dovranno inoltre essere compilate le caselle:- codice Sede- matricola aziendale seguita dal codice N938- periodo di riferimento 02/2001 – 12/2001- importi a debito versati: l’importo della rata.
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