L’art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, ha previsto che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Per l’anno 2002 la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2000 e l’anno 2001 è risultata pari al 2,7%.Con circ. INPS 13/6/2002, n. 110, sono stati pertanto rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2002 – 30 giugno 2003. Le relative tabelle sono disponibili sul sito www.inps.it.
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