Circolare 80.2002

Come segnalato con nostra precedente circolare 71/2002 del 10.10.02, l’INPS, con circolare n. 153 del 27.09.02, nel fornire chiarimenti in merito alla compilazione del nuovo modello DMAG UNICO, ha precisato che, relativamente al versamento del contributo aggiuntivo del 5%, da calcolarsi sulla retribuzione eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali, tale contributo è dovuto solo per gli operai assunti a tempo indeterminato e non per gli OTD.In precedenza, nella circolare INPS n. 64 del 17.03.98 veniva affermato che “nel campo importi deve essere riportato l’ammontare complessivamente erogato nel trimestre a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, effettuato oltre la quarantesima ora settimanale, agli operai a tempo indeterminato ed agli operai a tempo determinato con retribuzione effettiva” mentre, nella circolare INPS n. 246 del 10 dicembre 1996, veniva specificato che “le predette disposizioni hanno rilevanza generale e si applicano anche alle aziende operanti nel settore agricolo, le quali sono tenute al pagamento del contributo esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato” –Non tutte le aziende, anche per il passato, hanno seguito uno stesso orientamento, poiché alcune hanno versato la maggiorazione del 5% solo per gli OTI, mentre altre hanno versato sia per gli OTI che per gli OTD, eventualmente con riserva di richiesta di rimborso per quanto versato per questi ultimi.La Direzione Generale dell’INPS, interpellata al riguardo per le vie brevi, ha affermato che:a) è stato interpellato il Ministero del lavoro per avere il suo motivato parere, circa l’orientamento da assumere, ma che, a tutt’oggi, lo stesso non si è ancora pronunciato;b) consapevole della contraddizione provocata con circolare n. 64 del 1998, nelle istruzioni del nuovo DMAG UNICO ha inteso ribadire il proprio convincimento e dare certezza di comportamento ai datori di lavoro agricolo affermando, che il contributo debba essere versato solo per gli OTI;c) che i datori di lavoro che avessero proceduto al pagamento del 5%, anche per gli OTD, possono inoltrare richiesta di interruzione dei termini prescrizionali per l’ottenimento del rimborso.Da quanto sopra riportato, si evince il convincimento che i datori di lavoro agricolo debbano versare il contributo in questione solo per gli OTI.Come ha suggerito la Direzione Generale dell’INPS, per eventuali versamenti effettuati per gli OTD negli anni scorsi, può essere inoltrata richiesta di interruzione dei termini prescrizionali in attesa di chiarimenti e di una successiva richiesta di rimborso una volta che questi siano intervenuti; in alternativa – ma non è il consiglio dell’INPS – procedere immediatamente all’inoltro di richiesta di rimborso, specificando l’ammontare ed il periodo durante il quale si è verificato il versamento.Ovviamente ogni azienda potrà anche valutare di non inoltrare alcuna richiesta di rimborso qualora l’importo da restituire non sia rilevante, ma idoneo a promuovere, al contrario, una possibile verifica di regolarità contributiva da parte INPS, come pure potrà valutare di continuare a versare comunque il contributo in oggetto, riservandosi poi di chiederne il rimborso se risulterà non dovuto.

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