Circolare 72.2002

I CCNL del settore agricolo prevedono, in deroga all’art.2120 del codice civile, l’erogazione del TFR per gli operai a tempo determinato utilizzando una percentuale della retribuzione oraria che matura indipendentemente dal raggiungimento o meno di un certo numero di giornate nell’arco del mese.L’art.2120 c.c. nel definire la disciplina del TFR stabilisce che “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.L’Agenzia delle Entrate, con pronunciamento del 7/6/2002 di cui si allega il testo, ha precisato, a seguito di apposito quesito proposto dalla Confcooperative, che non rientrano tra le indennità equipollenti i compensi erogati contrattualmente a titolo di trattamento di fine rapporto, anche quando questo sia riferito a rapporti di lavoro di durata inferiore ai 15 giorni.Tale pronunciamento precisa che anche queste indennità di fine rapporto (TFR) corrisposte, per effetto di una previsione contrattuale, a dipendenti che hanno svolto una attività lavorativa nel mese inferiore a 15 giorni, debbano essere tassate, dal 2001, con le modalità ordinarie previste dall’art.17 del Tuir, a prescindere che l’art.2120 del codice civile consideri mese intero utile per il calcolo del TFR solo periodi uguali o superiori a 15 giorni.La procedura da seguire in sede di liquidazione del TFR per gli OTD sarà quindi la seguente:* Il reddito imponibile è costituito dall’ammontare netto del trattamento maturato;* L’aliquota di tassazione separata è quella corrispondente all’importo determinato moltiplicando per 12 il TFR maturato (circ. 78/E/2001 dell’Agenzia delle Entrate);* L’imposta lorda è determinata applicando la predetta aliquota sull’ammontare del TFR corrisposto;* L’imposta da trattenere al lavoratore sarà il risultato dell’imposta lorda meno le detrazioni d’imposta pari a 1/12 di euro 61,97 per ogni mese in cui ha svolto attività lavorativa (indipendentemente dal numero delle giornate lavorate); tale detrazione verrà poi raddoppiata trattandosi di contratti a termine non superiori ai due anni.Si precisa infine che la soluzione proposta proviene da una Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e che quindi impegna solo gli organi accertatori del territorio da cui proviene (Emilia Romagna).In attesa che tale orientamento sia recepito da una circolare ministeriale, riteniamo comunque che possa costituire un importante punto di riferimento per affrontare il problema anche nelle altre regioni; consigliamo però una verifica preventiva presso la propria Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.Inoltre, come previsto dall’art.10 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n.212 del 27/7/2000), essendo in presenza di un atto formale dell’amministrazione finanziaria, non possono essere irrogate sanzioni ne essere richiesti interessi moratori al contribuente che vi si sia uniformato, anche in presenza di un diverso orientamento locale che porti successivamente a tassare in altro modo i TFR in questione. AGENZIA DELLE ENTRATEDirezione Regionale dell’Emilia RomagnaBologna, 7 giugno 2002.Oggetto: Indennità di fine rapporto dei lavoratori agricoli – Determinazione della base imponibile.Codesta Confederazione ha chiesto di conoscere se l’indennità di fine rapporto corrisposta agli operai agricoli assunti a tempo determinato possa rientrare tra le indennità equipollenti alle quali si applica la riduzione forfetaria di lire annue (corrispondenti a euro 309,87), secondo le disposizioni del nuovo comma 2 bis dell’art.17, modificato dai decreti legislativi n.47/2000 e n.168/2001.Nell’ipotesi in cui, invece, la predetta indennità rientri nella categoria del TFR, viene chiesto di sapere se le detrazioni spettanti debbano essere rapportate ai mesi o ai giorni e/o ore di effettivo lavoro.Quanto sopra tenuto conto che agli operai agricoli avventizi viene corrisposta un’indennità di fine rapporto, non determinata secondo i criteri dell’art.2120 del codice civile, ma, sulla base dell’art.69 del CCNL, in misura pari all’8,63% calcolato sull’insieme del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo e, quindi, in base alle ore effettivamente lavorate.Ai fini della soluzione del problema prospettato occorre ricordare che la circolare ministeriale n.2 del 5 febbraio 1986, nell’individuare i criteri identificativi delle varie categorie di indennità di fine rapporto, ha chiarito quanto segue.Il trattamento di fine rapporto che va tenuto presente ai fini tributari, ferma restando l’autonomia contrattuale relativamente alla determinazione delle voci retributive che concorrono alla sua formazione, è quello stabilito dall’art.2120 del codice civile ed è dovuto, all’atto della cessazione del rapporto, per tutte le categorie di lavoratori subordinati, ad esclusione dei pubblici dipendenti.Le indennità equipollenti sono, in via esclusiva, quelle spettanti ai pubblici dipendenti e regolate da norme legislative e/o regolamentari specifiche, ove la disciplina sostanziale del trattamento di fine rapporto è rimessa all’autonoma determinazione dell’ente od organismo pubblico interessato, abilitato a ciò dalla legge istitutiva o dagli statuti che ne regolano il funzionamento.La medesima circolare n.2, parte7, con riguardo ai lavoratori stagionali con attività lavorativa inferiore ai 15 giorni chiarisce che tali soggetti non percepiscono TFR in quanto non si verificano le condizioni di applicabilità ai sensi dell’art.2120 del codice civile e che “ove, indipendentemente dalla retribuzione, sia riconosciuta un’indennità di fine rapporto (non rapportata ai criteri di determinazione del TFR) la stessa può essere qualificata come un’indennità “equipollente” e trattata tributariamente in conformità …”.Premesso quanto sopra e alla luce dei predetti chiarimenti si è del parere che il termine “equipollente” utilizzato nella citata circolare, parte 7, per qualificare le indennità corrisposte ai lavoratori ivi indicati, lungi dal ricomprenderle nell’ambito di quelle equipollenti individuate dalla medesima circolare parte 2, abbia l’unico scopo di sottolineare che l’assimilazione al TFR comporta, ai fini tributari, la riconducibilità delle stesse alla disciplina per esso prevista e quindi a quella contenuta nell’art.17, comma1, del DPR 917/86.Non potrà, pertanto, applicarsi la riduzione di lire 600.000, di cui al comma 2 bis del medesimo articolo, che compete alle “indennità equipollenti” quali sono quelle identificate nella menzionata circolare, cioè alle indennità spettanti in via esclusiva ai dipendenti pubblici.Spettano, invece, le detrazioni d’imposta, ai sensi del comma 1 ter dell’art.17, che dovranno essere rapportate al periodo mensile come periodo minimo di ragguaglio secondo le precisazioni fornite, al riguardo, con la più volte citata circolare n.2 del 5 febbraio 1986.Il Direttore Regionale

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