L’INAIL con nota del 27/09/2002 dispone, diversamente da quanto previsto per colf e badanti (per i quali il DNA dovrà essere inviato entro 24 ore dalla stipula del contratto all’UTG), che i datori di lavoro inviino la “denuncia di iscrizione” del dipendente entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione di emersione all’ufficio postale. Tale adempimento risulterà di impossibile attuazione per tutti coloro che hanno già presentato la domanda di regolarizzazione alle Poste dal 10 settembre scorso, che potrebbero così incorrere, attraverso un atto a “valenza retroattiva”, nelle sanzioni previste per mancata comunicazione tempestiva prevista dal Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.La nota dell’INAIL complica ulteriormente le cose prevedendo che la “denuncia di iscrizione” debba essere inoltrata per l’apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale (PAT), anche in quei casi in cui il datore di lavoro sia già titolare di una posizione assicurativa con l’ente. L’apertura di una PAT distinta mediante la denuncia di iscrizione, dichiara l’INAIL, serve esclusivamente per l’assicurazione dei lavoratori subordinati extracomunitari emersi (con funzione di monitoraggio di tale tipologia di lavoratori).In attesa che si concluda l’iter relativo alla stipula del contratto di soggiorno all’UTG, l’INAIL conferma che la copertura assicurativa con i relativi obblighi è già scattata dal 10 settembre ed invita le sedi territoriali a procedere per il momento al solo protocollo delle “denunce” in modo da consentire l’istituzione e vidimazione dei libri obbligatori.I dubbi generati da queste indicazioni potrebbero trovare comunque soluzione nelle modifiche che stanno venendo apportate al DL 195 nella sua fase di conversione in legge; già nel passaggio al Senato sono stati apportati significativi cambiamenti che possiamo così riassumere:* La proroga da 10 ottobre all’11 novembre (come già previsto per la regolarizzazione di colf e badanti) del termine per la presentazione delle domande di emersione dei lavoratori subordinati extracomunitari;* La possibilità di regolarizzare anche i lavoratori extracomunitari irregolari che hanno ricevuto il foglio di via purchè non abbiano commesso reati, non si siano sottratti all’accompagnamento alla frontiera e non siano rientrati in Italia dopo essere stati espulsi;* La sottrazione dalla quota massima di lavoratori subordinati (regolarizzati ai sensi del DL 195) dal numero degli immigrati che potranno entrare in Italia con il prossimo decreto flussi.Queste modifiche saranno operative soltanto se confermate dalla Camera. Se la definitiva conversione i legge avverrà entro il 10 ottobre non ci saranno problemi. In caso contrario le imprese dovranno valutare se presentare comunque la domanda di regolarizzazione, quindi senza usufruire della possibile proroga, oppure non presentarla, col rischio che dal decreto sia stralciata la modifica. Una decisione in tal senso potrà essere adottata soltanto in prossimità della scadenza del termine suddetto.
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