Circolare 29.2002

La GU n. 78 del 3-4-2002 ha pubblicato il decreto interministeriale del 18-2-2002.Il decreto ha prorogato per l’anno 2001 lo sgravio dell’11,50% per il settore edile. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva sulla parte di contribuzione, INPS e INAIL, a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.Lo sgravio è applicabile ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (il beneficio non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale).I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2.L’agevolazione sarà applicabile dall’1-1-2001 al 31-12-2001.L’agevolazione è subordinata inoltre al rispetto delle norme in materia di retribuzione imponibile e al rispetto della contrattazione collettiva di settore. Non spetta, invece, per quei lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione – lavoro ecc). Rimaniamo in attesa delle istruzioni di INPS, e soprattutto di INAIL, per il recupero dei contributi.

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