Circolare 23.2002

In conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 29 marzo 2002, pubblicato in G.U. 4 aprile, n. 79, ha determinato il coefficiente di remunerazione del capitale investito (cosiddetto CRO) per il 2001, fissandolo in misura pari al 6%. Tale coefficiente è applicabile alla variazione in aumento del capitale investito relativa al quinto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione della quota di reddito d’impresa assoggettabile all’aliquota agevolata del 19% (reddito agevolabile ai fini DIT). Ciò significa che, nel caso di soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo coefficiente si applicherà alla variazione in aumento del capitale investito avvenuta nell’intero arco temporale che va dal 01/01/1997 al 31/12/2001, tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 5, Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (Legge relativa alla Tremonti-bis). In base all’art. 5 sopra citato, infatti, i “benefici” della DIT cessano di operare con effetto dal 1/7/2001, con le seguenti particolarità:- i conferimenti in denaro (incrementi patrimoniali) rilevano ai fini della DIT solo se effettuati entro il 30/6/2001 e vanno ragguagliati al periodo fino al 30/6/2001 e non fino alla fine del periodo d’imposta; – gli accantonamenti a riserva degli utili dell’esercizio chiuso fino al 29 giugno 2001 (incrementi patrimoniali) rilevano ai fini DIT anche se deliberati successivamente a tale data, in quanto la delibera di destinazione dell’utile retroagisce all’inizio del periodo d’imposta in cui sono deliberati- le distribuzioni di utili e rimborsi di capitale (decrementi patrimoniali) rilevano in diminuzione dell’agevolazione anche se avvenuti dopo il 30/6/2001; Si rammenta inoltre che per gli esercizi successivi al 2001 l’agevolazione DIT continuerà a trovare applicazione, con riferimento tuttavia all’incremento patrimoniale realizzato solo fino alla data del 30/06/2001 e salva, naturalmente, l’applicazione alternativa rispetto alla Tremonti-bis investimenti. Con riguardo all’applicazione del CRO si osserva poi quanto segue:- il coefficiente in oggetto ha subito una riduzione di un punto percentuale rispetto all’anno scorso (dal 7% al 6%);- per il 2001 tale coefficiente va applicato alla variazione in aumento del capitale investito (determinata come sopra), incrementata del 40%.

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